SICUREZZA SUL LAVORO - Nuova Ordinanza Calore: la Regione estende lo stop al lavoro dalle 12:30 alle 16:00 anche a cantieri stradali, logistica, rider e vetro artistico

 

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 1° luglio 2026, la Regione del Veneto ha ampliato il perimetro delle misure di tutela dei lavoratori dal rischio da stress termico, già introdotte lo scorso 16 giugno con l'Ordinanza n. 58/2026. Il provvedimento, firmato dal Presidente Alberto Stefani, nasce dalla necessità di rispondere al perdurare, ormai da diverse settimane, di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate su tutto il territorio regionale.

La prima ordinanza di giugno aveva introdotto un divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata per i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all'aperto e le cave. Con l'ordinanza n. 71, il Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sul lavoro ha ritenuto necessario estendere le stesse tutele ad altre categorie di lavoratori altrettanto esposte al rischio, individuando settori che per le modalità operative comportano un'esposizione prolungata al sole o a condizioni termiche estreme anche in ambienti chiusi.

Da qui l'estensione del divieto ai seguenti ambiti:

  • cantieri stradali;
  • attività di logistica di piazzale;
  • consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, svolta con velocipedi o veicoli a motore a due ruote (il riferimento è, in sostanza, all'attività dei rider);
  • produzione di vetro artistico, unica attività indoor inclusa nel provvedimento, in ragione della prossimità continua dei lavoratori a forni fusori ad altissime temperature e del conseguente microclima estremo negli ambienti di lavoro.

Per tutte le attività sopra elencate, così come per quelle già disciplinate dall'ordinanza di giugno, è vietato lo svolgimento del lavoro dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Il divieto è in vigore dal 2 luglio al 31 agosto 2026.

Un aspetto centrale, spesso frainteso, è che il blocco dell'attività lavorativa non si applica automaticamente tutti i giorni su tutto il territorio regionale. Scatta soltanto nei giorni e nelle aree in cui la mappa di previsione del rischio da esposizione occupazionale al caldo — elaborata nell'ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR) e consultabile su worklimate.it, sezione dedicata ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" (dato delle ore 12:00) — segnala un livello di rischio "ALTO".

Le imprese sono quindi chiamate a consultare quotidianamente la mappa per verificare se, nella propria zona, il divieto è operativo. Il link diretto indicato dall'ordinanza è: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

L'ordinanza fa salvi due casi particolari:

  • accordi aziendali già in essere che prevedano misure di tutela dei lavoratori equivalenti o superiori a quelle disposte dal provvedimento regionale;
  • le attività svolte da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori, limitatamente agli interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano adottate idonee misure organizzative e operative in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro. In questi casi, le eventuali interruzioni dell'attività dovute all'ordinanza possono rientrare tra le cause di rinegoziazione dei termini contrattuali previste dall'art. 121, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, senza penali né risoluzione del contratto.

Oltre agli obblighi, l'ordinanza contiene alcune raccomandazioni (non vincolanti) rivolte alle imprese:

  • valutare la rimodulazione degli orari di lavoro e l'adozione di ogni misura organizzativa utile a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle ore più calde;
  • fare riferimento, in generale, alle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", adottate da ultimo con Delibera di Giunta regionale n. 568 del 16 giugno 2026, che restano il riferimento tecnico raccomandato per tutte le lavorazioni all'aperto e per quelle in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteo esterne.

È inoltre prevista una raccomandazione ai Comuni del Veneto affinché valutino la possibilità di derogare temporaneamente ai regolamenti locali sulle emissioni acustiche, per consentire alle imprese di spostare le lavorazioni più rumorose nelle fasce orarie più fresche della giornata.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.


In sintesi, per le imprese: verificare se la propria attività rientra tra quelle elencate, consultare quotidianamente la mappa del rischio su worklimate.it e, in caso di segnalazione "ALTO", sospendere le lavorazioni all'aperto (o nei luoghi di produzione del vetro artistico) tra le 12:30 e le 16:00, fino al 31 agosto 2026.

Fonte: Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 71 del 1° luglio 2026, pubblicata sul BUR n. 86 del 1° luglio 2026.

  • Data inserimento: 02.07.26