Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 1° luglio 2026, la Regione del Veneto ha ampliato il perimetro delle misure di tutela dei lavoratori dal rischio da stress termico, già introdotte lo scorso 16 giugno con l'Ordinanza n. 58/2026. Il provvedimento, firmato dal Presidente Alberto Stefani, nasce dalla necessità di rispondere al perdurare, ormai da diverse settimane, di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate su tutto il territorio regionale.
La prima ordinanza di giugno aveva introdotto un divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata per i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all'aperto e le cave. Con l'ordinanza n. 71, il Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sul lavoro ha ritenuto necessario estendere le stesse tutele ad altre categorie di lavoratori altrettanto esposte al rischio, individuando settori che per le modalità operative comportano un'esposizione prolungata al sole o a condizioni termiche estreme anche in ambienti chiusi.
Da qui l'estensione del divieto ai seguenti ambiti:
Per tutte le attività sopra elencate, così come per quelle già disciplinate dall'ordinanza di giugno, è vietato lo svolgimento del lavoro dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Il divieto è in vigore dal 2 luglio al 31 agosto 2026.
Le imprese sono quindi chiamate a consultare quotidianamente la mappa per verificare se, nella propria zona, il divieto è operativo. Il link diretto indicato dall'ordinanza è: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
Oltre agli obblighi, l'ordinanza contiene alcune raccomandazioni (non vincolanti) rivolte alle imprese:
È inoltre prevista una raccomandazione ai Comuni del Veneto affinché valutino la possibilità di derogare temporaneamente ai regolamenti locali sulle emissioni acustiche, per consentire alle imprese di spostare le lavorazioni più rumorose nelle fasce orarie più fresche della giornata.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
In sintesi, per le imprese: verificare se la propria attività rientra tra quelle elencate, consultare quotidianamente la mappa del rischio su worklimate.it e, in caso di segnalazione "ALTO", sospendere le lavorazioni all'aperto (o nei luoghi di produzione del vetro artistico) tra le 12:30 e le 16:00, fino al 31 agosto 2026.
Fonte: Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 71 del 1° luglio 2026, pubblicata sul BUR n. 86 del 1° luglio 2026.