La legge 198-25, di conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha introdotto anche alcune modifiche al testo originale del DL. La legge è in vigore dal 31-12-2025.
Tra queste si segnala in particolare l'introduzione dell'articolo 1-bis che fissa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive, un termine di 30 giorni – decorrenti dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione - per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico.
La disposizione, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, introduce quindi, solo per talune imprese, una deroga al principio generale dell’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 a mente del quale la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.
A tale riguardo, va evidenziato come il tema della formazione iniziale su salute e sicurezza rappresenti uno snodo centrale anche per le imprese artigiane e, in generale per le micro e piccole imprese.
A seguito dell’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, infatti, non era stata confermato la possibilità (prevista dai precedenti Accordi) di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione qualora non fosse stato possibile erogare il corso anteriormente o contestualmente all’assunzione.
Si tratta di una tematica sulla quale la Confartigianato Imprese Vicenza ha più volte posto l’accento, sia nel corso dei diversi momenti di confronto con il Ministero del Lavoro che durante l’iter di conversione del decreto, sollecitando l’individuazione di soluzioni che potessero facilitare l’adempimento dell’obbligo formativo da parte delle nostre imprese, tenuto conto delle loro peculiarità anche in termini di struttura organizzativa.
A seguito della novità normativa continueremo, quindi, a porre attenzione sulla tematica e valuteremo le soluzioni percorribili per rendere l’adempimento degli obblighi normativi compatibile con le esigenze delle imprese da noi rappresentate