Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle aziende su un profilo di rischio giuridico spesso sottovalutato: il rapporto tra la corretta e tempestiva redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la legittimità dell'apposizione di un termine ai contratti di lavoro subordinato.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lav., sentenza 18 agosto 2026, n. 24685) ha nuovamente confermato un principio consolidato e di grande impatto pratico: in assenza di una valida valutazione dei rischi, il datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato, pena la conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Il tema si fonda sul combinato disposto delle seguenti norme:
La norma disciplina il contenuto obbligatorio del DVR, il quale deve indicare (tra l'altro):
Il documento deve inoltre essere munito di data certa (o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro), elemento probatorio decisivo in caso di contenzioso.
La norma vieta espressamente l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato:
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“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.” |
In caso di violazione del divieto, la conseguenza prevista dalla legge è netta: il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato sin dalla data della sua stipulazione.
CONSEGUENZE
Un DVR mancante, non aggiornato, privo di data certa o incompleto nei suoi elementi essenziali espone l'Azienda a un rischio concreto e di rilevante impatto economico: la trasformazione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze retributive, contributive e organizzative che ne derivano — a prescindere dall'esito di un eventuale giudizio.
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda quanto segue: