SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: modifiche alle disposizioni normative in materia di amianto

Segnaliamo che dal 24 gennaio 2026 sono pienamente entrate in vigore alcune modifiche normative in materia di amianto, in virtù della pubblicazione su GU del D.Lgs 213/2025; il provvedimento, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, interviene sulle disposizioni del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 dedicate all’amianto, modificandone alcuni articoli.

In sintesi, le principali novità riguardano:

  1. Abbattimento del limite di esposizione: Il valore limite (VLEP) viene portato da 0,1 a 0,01 fibre per cm³ (media su 8 ore), con l’obbligo di interrompere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite o di coinvolgimento imprevisto di materiali contenenti amianto; la ripresa dei lavori viene consentita solo dopo l’adozione di misure adeguate
  2. Nuove tecnologie di misurazione: Entro il 20 dicembre 2029, per misurare le fibre di amianto, diventerà obbligatoria la microscopia elettronica (o metodi equivalenti), molto più precisa della tradizionale microscopia ottica per rilevare fibre sottili.
  3. Obblighi preventivi: I datori di lavoro devono ora identificare attivamente la presenza di amianto prima dell'inizio di lavori di manutenzione, demolizione o ristrutturazione di edifici.  In sostanza, prima di avviare i lavori, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure atte a verificare la possibile presenza di materiali a contenuto di amianto. Per edifici realizzati prima della L. 257/1992, la ricerca delle informazioni deve passare prima dai proprietari, poi da altri datori di lavoro ed infine dai registri pertinenti; se non risultano informazioni disponibili, è richiesto un esame eseguito da un operatore qualificato. Le informazioni raccolte devono poi essere messe a disposizione, su richiesta, di altri datori di lavoro esclusivamente per consentire l’adempimento degli obblighi di legge
  4. Sorveglianza sanitaria potenziata: Le visite mediche devono essere almeno triennali e includono controlli specifici per l'uso dei respiratori e verifiche alla cessazione del rapporto di lavoro.
  5. Registri e patologie: Il registro INAIL si estende a tutte le patologie correlate (come cancro alla laringe e alle ovaie), non solo al mesotelioma.
  6. Cantiere e Bonifiche: Le aree di lavoro in confinamento devono essere a tenuta d'aria con estrazione meccanica, e i piani di lavoro devono includere l'elenco nominativo dei lavoratori formati
  • Data inserimento: 10.02.26