Sgravio contributivo biennale ex Legge 208/2015. Circolare INPS n. 57.

L’INPS con circolare del 29 marzo u.s. fornisce le istruzioni per l’applicazione dello sgravio contributivo biennale previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016).

L’Inps, con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’incentivo si applica anche alle trasformazioni di rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

La durata del beneficio è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

 

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 

L’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’applicazione del beneficio è esclusa laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo (ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo).

Per espressa previsione normativa, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali sia già stato usufruito il medesimo incentivo ovvero l’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

 

Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. È inoltre escluso il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

 

La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero contributivo:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006;
  • il contributo dovuto ai Fondi di solidarietà previsti dal D. Lgs. 148/2015. In pratica, al contributo di finanziamento (0,45% della retribuzione previdenziale) versato dalle aziende artigiane al Fondo di solidarietà alternativo del comparto artigiano c.d. FSBA non può essere applicato lo sgravio biennale.
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 

La circolare precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3 della Legge 297/1982, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale.

 

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, la quale consente il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

 

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.

 

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e delle condizioni previsti dalla Legge 208/2015.

  1. Principi generali

L’esonero contributivo non spetta quando:

  • L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Al riguardo, il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2016 ha affermato che in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore di esercitare il diritto di precedenza entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • presso il datore di lavoro (o l’utilizzatore con contratto di somministrazione) sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione (o la somministrazione) siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

 

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi l’articolo 31, del decreto legislativo n. 150/2015, prevede anche che in via generale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Al riguardo l’INPS, vista la finalità dell’incentivo previsto dalla Legge 208/2015, ossia di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, specifica che per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge si può fruire dell’esonero contributivo biennale a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

 

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (diritto di precedenza), assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.

 

Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo biennale il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

 

  1. Regolarità contributiva

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria (regolarità contributiva – DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi)

 

  1. Condizioni ex Legge 208/2015

Per fruire dell’esonero contributivo biennale:

  • Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incluso apprendistato, lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e lavoro domestico a tempo indeterminato). Al riguardo la circolare precisa che l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale.
  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo;
  • il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero triennale di cui alla Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

 

Sempre con riferimento alle condizioni che danno diritto all’esonero la circolare fornisce i seguenti chiarimenti relativi a particolari casistiche:

 

  1. l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  2. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;
  3. nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) – intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero;
  4. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  5. la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  6. il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo biennale, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Infine, non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti all’assunzione a tempo indeterminato, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Cumulabilità con altri incentivi all’occupazione

Cumulabilità con incentivi di natura economica

Non Cumulabilità con incentivi di natura contributiva

l’incentivo è cumulabile con

  1. incentivo per assunzione di lavoratori disabili ex Legge 68/1999;
  2. incentivo per assunzione di Giovani Genitori;
  3. incentivo per assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
  4. incentivo inerente a Garanzia Giovani

 

l’incentivo non è cumulabile con

  1. incentivo per assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi
  2. incentivo per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, c. 8, Legge 92/2012)

Al riguardo l’INPS specifica che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.

 

Con riferimento agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità previsti dalla Legge 223/1991, il datore di lavoro all’atto della trasformazione del rapporto a termine instaurato ex art. 8, comma 2 delle medesima legge ha facoltà di decidere quale beneficio applicare fra quello previsto dalla stessa legge 223/91 per i rapporti a tempo indeterminato e lo sgravio biennale ex Legge 208/2015. Tuttavia una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto ed iniziato a fruire dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L.223/1991 (contribuzione al 10% per 12 mesi + 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore), non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.

Nel caso in cui il datore di lavoro opti per l’esonero contributivo biennale, questo risulta cumulabile con l’incentivo economico previsto dalla legge 223/91. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016 unitamente all’incentivo consistente nel 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima.

Per le note operative relative alla richiesta dei codici autorizzazione per la fruizione dell'incentivo si rimanda all'attenta lettura dei paragrafi 8, 10, 11, 12, 13, 14 della Circolare INPS, di seguito allegata.

 

  • Data inserimento: 31.03.16