SANZIONI IMU E TARI: NUOVE REGOLE E IMPORTI RIDOTTI

Le novità dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 cambia il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi locali, con una riduzione delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione IMU e TARI e nuove regole anche in materia di ravvedimento operoso.

Le modifiche sono contenute nell’articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (Decreto Omnibus), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e interessano anche l’imposta e il contributo di soggiorno e il tributo speciale per il deposito in discarica.

Omessa dichiarazione IMU: sanzione al 100% 

Per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027, in caso di omessa dichiarazione IMU la sanzione sarà pari al 100% del tributo non versato. Viene quindi eliminata l’attuale misura variabile dal 100% al 200%, sostituita da una percentuale fissa.

Dichiarazione IMU infedele: la sanzione scende al 40%

In caso di dichiarazione IMU infedele, la sanzione sarà invece pari al 40%, in luogo dell’attuale misura compresa tra il 50% e il 100%, con una sanzione minima pari a 50 Euro.

Anche in questo caso viene eliminata la precedente “forbice” sanzionatoria e introdotta una percentuale fissa più contenuta.

Le nuove sanzioni per la TARI

Le medesime misure vengono introdotte anche per la TARI, attraverso la modifica dei commi 696 e 697 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Dal 1° gennaio 2027, pertanto, anche per la TARI la sanzione sarà pari al 100% in caso di omessa dichiarazione e al 40% in caso di dichiarazione infedele.

Viene, inoltre, aggiornato il comma 695, eliminando il riferimento alla IUC, imposta ormai non più vigente.

Imposta e contributo di soggiorno: sanzioni al 100%

Le nuove percentuali si applicano anche all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno.

La sanzione sarà pari al 100% in caso di omessa dichiarazione e al 40% in caso di dichiarazione infedele, con un importo minimo comunque non inferiore a 50 euro (sanzione minima prevista come per Imu e Tari).

Le modifiche riguardano, rispettivamente, l’articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017.

Ravvedimento operoso più ampio per i tributi locali

Una novità importante riguarda il ravvedimento operoso. La nuova disciplina estende ai tributi locali la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche dopo che la violazione è stata constatata e anche quando siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Restano invece ostative la notifica degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento. Si amplia, dunque, la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione anche in una fase più avanzata rispetto al passato.

Modifiche al tributo speciale per il deposito in discarica

Il D.Lgs. 147/2026 interviene altresì sul tributo speciale per il deposito in discarica.

L’attuale intervallo sanzionatorio dal 200% al 400% viene sostituito da due misure fisse, pari rispettivamente al 200% e al 150%, mentre la sanzione in cifra fissa viene aggiornata prevedendo un importo da 100 a 500 euro.

Infine, si fa presente che il comma 9 dell’articolo 12 stabilisce espressamente che le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026 continueranno quindi ad applicarsi le precedenti misure sanzionatorie, anche se la contestazione dovesse intervenire successivamente.

La nuova disciplina più favorevole non ha, dunque, effetto retroattivo.

  • Data inserimento: 24.08.26
  • Inserito in:: FISCO
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