Con la conversione in legge del D.L. n. 38/2026 viene parzialmente modificata la disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025. L'intervento normativo riguarda il meccanismo di decadenza dalla definizione agevolata e ripristina i cinque giorni di tolleranza per alcuni pagamenti, allineando la disciplina a quella già prevista nelle precedenti edizioni della rottamazione.
La rottamazione-quinquies prevede che il contribuente decada dai benefici della sanatoria in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'importo dovuto in unica soluzione, oppure in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano di dilazione.
Nella formulazione originaria della norma non era prevista alcuna tolleranza rispetto alle scadenze fissate per i versamenti. Con la modifica introdotta dal Decreto fiscale, invece, i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria saranno considerati tempestivi e validi ai fini del mantenimento dei benefici della definizione agevolata.
La novità interessa innanzitutto i contribuenti che scelgono il pagamento in unica soluzione. In questo caso il termine ordinario resta fissato al 31 luglio 2026, ma il versamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 5 agosto 2026.
La stessa regola si applica all'ultima rata dei piani di pagamento rateale. Pertanto, anche il versamento dell'ultima rata potrà essere effettuato entro cinque giorni dalla scadenza prevista senza determinare la decadenza dalla procedura.
Per le rate intermedie del piano di dilazione la tolleranza risulta, di fatto, meno rilevante. La normativa prevede, infatti, che la decadenza si verifichi soltanto in presenza del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Ciò significa che l'eventuale omissione di una rata può essere recuperata entro la scadenza della successiva, evitando la perdita dei benefici della definizione agevolata.
La reintroduzione dei cinque giorni di tolleranza incide anche sul calendario delle scadenze. Considerando, ad esempio, un piano composto dal numero massimo di 54 rate attualmente consentito, il termine ultimo per il versamento dell'ultima rata slitterebbe di cinque giorni rispetto alla scadenza ordinaria.
Resta fermo che, in caso di decadenza per omesso o tardivo versamento oltre i limiti consentiti dalla normativa, la definizione agevolata perde efficacia. In tale ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi affidati alla riscossione e l'Agente della riscossione può proseguire le attività di recupero del debito residuo.
Le somme eventualmente già versate dal contribuente restano comunque acquisite a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito ancora pendente.