Con nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, la Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sul rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Il documento viene diramato mentre in diverse Regioni — tra cui il Veneto — sono già in vigore le ordinanze contingibili e urgenti che vietano il lavoro nelle ore più calde della giornata.
Per le imprese si tratta di un doppio livello di attenzione da tenere presente: da un lato gli obblighi generali derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e dal recente D.M. n. 95/2025, verificati dagli ispettori indipendentemente dalla presenza di un'ordinanza regionale; dall'altro il divieto orario specifico previsto, nel caso del Veneto, dalle Ordinanze n. 58/2026 e n. 71/2026.
La nota richiama espressamente il D.M. n. 95/2025, che ha introdotto il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Il punto centrale è che l'Ispettorato non richiede più un approccio "emergenziale", attivato solo nei giorni di allerta, ma una pianificazione aziendale sistematica e strutturata del rischio da stress termico, da inserire stabilmente nella gestione della sicurezza aziendale.
Questo significa, in concreto, che il rischio da calore va valutato e gestito come qualsiasi altro rischio previsto dal D.Lgs. 81/2008, e non trattato come un'emergenza stagionale da affrontare di volta in volta.
Il personale ispettivo, nel corso degli accessi previsti in particolare nei settori edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider, considererà prioritario l'accertamento delle seguenti misure:
La nota richiama inoltre un chiarimento già fornito con la precedente nota prot. n. 5291/2023: il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione necessarie, inclusa la sospensione temporanea dell'attività lavorativa quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un obbligo analogo di intervento grava anche sul Preposto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, qualora rilevi condizioni di pericolo durante lo svolgimento dell'attività.
Questo significa che l'obbligo di sospendere il lavoro non nasce solo dall'ordinanza regionale, ma può derivare autonomamente dalla valutazione del rischio che datore di lavoro e preposto sono comunque tenuti a fare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla fascia oraria 12:30-16:00 individuata dall'ordinanza.
Per le imprese venete, le indicazioni dell'Ispettorato si sommano a quanto già previsto dalle Ordinanze regionali n. 58/2026 e n. 71/2026:
In altre parole: rispettare il divieto orario dell'ordinanza non esaurisce gli obblighi di legge. Le imprese devono comunque poter dimostrare, in caso di ispezione, di aver integrato il rischio da calore nel DVR e di aver adottato le misure organizzative, formative e sanitarie richieste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 95/2025.
Alla luce di entrambi i provvedimenti, si raccomanda alle imprese di: