RENTRI, ultimo avviso: dal 16 settembre il FIR digitale è obbligatorio e scattano le sanzioni

Confartigianato Vicenza segue da tempo l'evoluzione del RENTRI, informando e sollecitando le imprese associate interessate dalla normativa a mettersi in regola, invitandole a prendere dimestichezza per tempo con le procedure informatiche del sistema

Con la scadenza del 15 settembre 2026 quell'invito diventa un obbligo definitivo: da questa data, per le imprese che non si sono ancora adeguate, non ci sono più margini né ulteriori proroghe.

Facciamo chiarezza: il FIR, cioè il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti dal luogo in cui vengono prodotti fino all'impianto che li riceve. Fino al 15 settembre 2026 questo formulario può ancora essere compilato anche su carta, in alternativa alla versione digitale.

Dal 16 settembre 2026, invece, la versione cartacea non sarà più ammessa: il FIR digitale (xFIR) diventa l'unica modalità consentita per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

La stessa norma stabilisce anche che, sempre dal 15 settembre, scattano le sanzioni per chi non trasmette al RENTRI i dati dei formulari, o li trasmette in modo incompleto.

Sono quindi due date vicinissime ma diverse, ed è bene tenerle distinte: fino al 15 settembre le imprese possono ancora scegliere se usare il FIR digitale o quello cartaceo; dal 16 settembre questa possibilità finisce, e tutti - da chi produce il rifiuto a chi lo trasporta, fino a chi lo riceve - dovranno gestire il documento solo in formato digitale.

Le tappe principali del passaggio da FIR a xFIR

  • 4 aprile 2023: Viene emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59, che definisce le regole del RENTRI e l'introduzione dei registri e dei formulari digitali
  • 13 febbraio 2026: Entra formalmente in vigore l'avvio del Formulario di Identificazione Rifiuti digitale, con regole differenziate in base alle dimensioni delle aziende e alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non)

Dal 13 febbraio sono state introdotte procedure di emergenza, aggiornati gli strumenti e modificate le istruzioni operative che hanno determinato il recepimento di una proroga dei termini di utilizzo.

  • 1 marzo 2026: Viene recepita la proroga (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) che istituisce il cosiddetto "doppio binario", cioè la possibilità di usare sia il formulario cartaceo sia quello digitale. Fino al 15 settembre 2026 è consentito l'utilizzo alternativo del FIR cartaceo
  • 15 settembre 2026: Scade ufficialmente il regime transitorio e la proroga che permetteva l'uso del FIR cartaceo
  • 16 settembre 2026: Il FIR digitale diventa l'unico standard vincolante, e l'uso della carta per i soggetti obbligati comporta sanzioni

Restano esclusi dall'obbligo i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti e alcune categorie di servizio alla persona espressamente esentate dal Milleproroghe 2026, come acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. Restano invece pienamente obbligati gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori e intermediari professionali e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti: categorie, queste ultime, ampiamente presenti tra le imprese associate.

Come funziona il FIR digitale

Il FIR digitale può essere emesso da chi produce o detiene il rifiuto, oppure dal trasportatore. Con la fine del doppio binario diventa la procedura ordinaria e obbligatoria per tutti gli iscritti al RENTRI. È un documento che accompagna il rifiuto lungo l'intero viaggio, dal luogo in cui viene prodotto fino all'impianto che lo riceve: prima della partenza il documento deve essere firmato digitalmente sia da chi consegna il rifiuto sia dal trasportatore. Senza queste firme, il mezzo di trasporto non può lasciare il luogo di produzione del rifiuto.

Il FIR digitale rimane digitale: la sua stampa non lo trasforma in un FIR cartaceo e non sostituisce il documento digitale. La copia può essere utilizzata come supporto durante il trasporto

È un passaggio importante perché segna la differenza tra il vecchio formulario cartaceo e il nuovo sistema: la carta può ancora avere una funzione operativa, ma non è più il documento di riferimento.

Le sanzioni: attenzione alla data e agli importi

Dal 15 settembre scattano anche le sanzioni previste dall'articolo 258 del Testo unico ambientale - la legge quadro sulla gestione dei rifiuti - per chi non trasmette al RENTRI i dati dei formulari, o li trasmette in modo incompleto. Gli importi cambiano a seconda del tipo di rifiuto: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi - da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi.

Attenzione a non confondere questa sanzione con altre violazioni legate alla gestione dei rifiuti o alla compilazione del formulario: qui si parla specificamente di chi non invia, o invia in modo incompleto, i dati al RENTRI.

In sintesi, per le imprese il 15 settembre non è soltanto l'ultimo giorno prima dell'obbligo generalizzato del FIR digitale: da quella data, chi sbaglia o non trasmette i dati rischia concretamente una sanzione.

Confartigianato Imprese Vicenza rinnova quindi l'invito, già ribadito più volte nel corso di incontri, comunicazioni e attività di assistenza dedicate, a completare senza ulteriori rinvii l'iscrizione al RENTRI e l'attivazione delle procedure per il FIR digitale. Le imprese che a oggi non hanno ancora adempiuto hanno pochissimi giorni per mettersi in regola: dal 16 settembre l'obbligo diventa pienamente operativo e le sanzioni si applicano a tutti gli effetti, senza ulteriori margini di tolleranza. Si ricorda altresì che attraverso il software di proprietà dedicato, Gestambiente, le aziende hanno la possibilità di interfacciarsi direttamente con il RENTRI: l’Area Servizi Ambientali e Certificazioni di Confartigianato Vicenza resta a disposizione delle imprese associate per un supporto rapido e mirato, ma è indispensabile agire subito.

  • Data inserimento: 13.09.26