Confartigianato, unitamente alle altre Organizzazioni dell’artigianato e del commercio, con una lettera inviata al Ministro dell’Economa e delle Finanze (Giancarlo Giorgetti), al vice-Ministro del Mef (Maurizio Leo) e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Vincenzo Carbone), ha sollecitato la concessione di una proroga della prossima scadenza per effettuare i versamenti di imposta.
La richiesta è motivata dalle numerose novità che sono state introdotte in materia fiscale che hanno determinato interventi “importanti” nelle procedure di liquidazione dei tributi (principalmente per il “Concordato Preventivo Biennale” con modifiche normative apportate non più tardi di qualche giorno fa).
Nella giornata di ieri (12 giugno 2025) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale che contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
In base al Decreto, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:
Ambito soggettivo
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
La proroga si estende ai soggetti che:
Ambito oggettivo
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
Inoltre, la proroga si applica anche al versamento:
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025.
Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di: