PROROGA DEI TERMINI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Accolte le richieste di Confartigianato

Confartigianato, unitamente alle altre Organizzazioni dell’artigianato e del commercio, con una lettera inviata al Ministro dell’Economa e delle Finanze (Giancarlo Giorgetti), al vice-Ministro del Mef (Maurizio Leo) e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Vincenzo Carbone), ha sollecitato la concessione di una proroga della prossima scadenza per effettuare i versamenti di imposta.

La richiesta è motivata dalle numerose novità che sono state introdotte in materia fiscale che hanno determinato interventi “importanti” nelle procedure di liquidazione dei tributi (principalmente per il “Concordato Preventivo Biennale” con modifiche normative apportate non più tardi di qualche giorno fa).

Nella giornata di ieri (12 giugno 2025) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale che contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

In base al Decreto, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MeF(pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario;
  • applicano il regime dei c.d. “contribuenti minimi”;
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

La proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Ambito oggettivo

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari e dai contribuenti minimi;
  • le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e I.C. (imposta sulle cripto-attività).

Inoltre, la proroga si applica anche al versamento:

  • del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025).
  • Data inserimento: 13.06.25
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