Operativo l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità

Con la circolare n. 99/2016 l’INPS detta le istruzioni operative per l’incentivo riscritto dal Jobs Act

Il D.Lgs. n. 151/2015 (“decreto semplificazioni” del Jobs Act) modificando l’articolo 13 della L. n. 68/1999, ha riscritto la disciplina dell’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Poiché l’erogazione è stata prevista tramite conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all’INPS, per essere pienamente operativa necessitava delle istruzioni tecniche da parte dell’Istituto. La circolare INPS n. 99 del 13/06/2016 ha fornito tali indicazioni.

Riassumiamo brevemente le caratteristiche salienti della riscrittura dell’incentivo.

L’incentivo decorre dal 01/01/2016; varia, sia per entità sia per durata, in relazione ai diversi gradi di disabilità del lavoratore assunto; è classificato come incentivo di natura economica, con tutte le conseguenze in termini di compatibilità con altri incentivi e condizioni per la fruizione.

 

DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELL’INCENTIVO

Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno la qualifica di imprenditore, che abbiano o meno l’obbligo di assumere il disabile.

 

RAPPORTI INCENTIVATI; DURATA E MISURA DELL’INCENTIVO

CATEGORIE LAVORATORI

TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE

INCENTIVO

DURATA

Lavoratori disabili >79%

Minorazioni categorie 1^ - 3^ tabelle DPR 915/1978

Assunzioni a tempo indeterminato

70% RL

36 mesi

Trasformazioni a tempo indeterminato

Lavoratori disabili >67% <79%

Minorazioni categorie 4^ -6^ tabelle DPR 915/1978

Assunzioni a tempo indeterminato

35% RL

36 mesi

Trasformazioni a tempo indeterminato

Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa > 45%

Assunzioni a tempo indeterminato

70% RL

60 mesi

Trasformazioni a tempo indeterminato

Assunzioni a tempo determinato

(minimo 12 mesi)

Durata del rapporto

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, decorrenti dal 01/01/2016;

La percentuale di incentivo si riferisce alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’incentivo spetta anche per:

  • Lavoro subordinato dei soci di cooperativa;
  • Lavoro a domicilio
  • Somministrazione

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

La concessione dell’incentivo è subordinata:

  • Al possesso del DURC (regolarità contributiva, rispetto norme sicurezza, rispetto ccnl e obblighi di legge);
  • Alle condizioni generali per la fruizione degli incentivi, con un limite: se l’assunzione avviene in obbligo ex art. 3 L. 68/99, non si applicano i principi generali.
  • Negli altri casi valgono invece le consuete regole (art. 31 D.Lgs. 150/2015).
  • Alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
  • Alla compatibilità con il mercato interno.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

  • Cumulo con incentivi che comportino riduzione contributiva: fino al limite del 100% dei costi salariali per ogni periodo di occupazione (costi salariali = retribuzione lorda + contribuzione previdenziale e assistenziale).
  • Cumulo con incentivi economici: non è possibile.
  • Cumulo con Garanzia Giovani: sì, fino al 100% dei costi salariali.

 

AMMISSIONE ALL’INCENTIVO

La richiesta, possibile sia per le assunzioni già avvenute sia per quelle in corso, è inviata tramite procedura telematica INPS con scadenze temporalmente ben definite a carattere perentorio: l’inosservanza dei termini stabiliti fa cadere la domanda.

A seguito dell’autorizzazione, il datore di lavoro può usufruire dell’incentivo in quote mensili mediante il conguaglio in Uniemens.

 

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a rivolgervi ai nostri Uffici per la gestione delle paghe.

  • Data inserimento: 21.06.16