Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le imprese tornano a confrontarsi con il tema degli omaggi destinati a clienti, fornitori e dipendenti, nonché con l’organizzazione delle consuete cene aziendali. Il quadro normativo per il 2025 presenta elementi di continuità ma anche importanti novità, che rendono necessario un approccio attento sia ai criteri di deducibilità delle spese sia ai limiti di esenzione previsti per i lavoratori.
Per quanto riguarda i dipendenti, gli omaggi natalizi rientrano, in linea generale, tra i valori imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, che considera reddito di lavoro dipendente tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. La disciplina dei fringe benefit introduce però un’eccezione ormai consolidata: entro il limite stabilito dall’articolo 51, comma 3, i beni e i servizi concessi non concorrono alla formazione del reddito. Anche per il 2025, come per lo scorso anno, la soglia ordinaria di 258,23 euro è innalzata a 1.000 euro, mentre per i dipendenti con figli a carico il limite sale a 2.000 euro. Se tale soglia viene superata, anche di importo minimo, concorre a formare il reddito l’intero valore, non solo la parte eccedente. Per ogni dipendente, nel computo complessivo devono essere inclusi non solo i tipici omaggi natalizi ma anche eventuali buoni acquisto, benefit già riconosciuti durante l’anno e, grazie alla deroga prevista dalla legge 207/2024, rimborsi relativi a utenze domestiche, affitti o interessi sul mutuo riferiti all’abitazione principale. Il momento rilevante per individuare il beneficio è quello in cui il dipendente ottiene la disponibilità del bene, indipendentemente dall’utilizzo successivo. Dal punto di vista del datore di lavoro, il costo di tali omaggi rimane integralmente deducibile come spesa per prestazioni di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, senza ricadere nella disciplina delle spese di rappresentanza.
Diversa è la logica applicabile agli omaggi destinati alla clientela. La prima novità del 2025 riguarda l’obbligo di tracciabilità del pagamento: la deducibilità della spesa è ammessa esclusivamente se il pagamento avviene tramite strumenti bancari, postali o comunque tracciabili, come previsto dal nuovo ultimo periodo dell’articolo 108, comma 2, TUIR. Il pagamento in contanti, anche per importi molto contenuti, preclude la deduzione del costo. Rimane poi centrale il limite di 50 euro che distingue gli omaggi integralmente deducibili da quelli soggetti al regime delle spese di rappresentanza. Il valore dell’omaggio deve essere considerato nel suo complesso, per cui un cesto natalizio composto da più prodotti, singolarmente di valore inferiore a 50 euro, deve essere valutato nella sua interezza: se il totale supera la soglia, l’omaggio rientra automaticamente tra le spese di rappresentanza. Nel caso di beni prodotti o commercializzati dall’azienda, il valore di mercato è determinante per stabilire il regime applicabile, mentre ai fini del plafond di deducibilità rileva il costo di produzione. Ciò comporta che un bene con valore di mercato superiore alla soglia dei 50 euro (quindi spesa di rappresentanza) può comunque concorrere alla deducibilità entro il limite dei costi effettivi sostenuti dall’impresa.
Anche la disciplina IVA presenta differenziazioni significative. Quando i beni omaggiati rientrano nell’attività tipica dell’impresa, l’imposta assolta sugli acquisti è detraibile e la successiva cessione gratuita costituisce operazione imponibile, con IVA calcolata sul prezzo d’acquisto o sul costo di produzione. Se, invece, i beni non sono inerenti all’attività caratteristica, l’IVA pagata all’acquisto non è detraibile, mentre la cessione gratuita risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, del DPR 633/1972.
Le cene e gli eventi natalizi organizzati per i dipendenti seguono un regime ancora diverso. Si tratta, infatti, di spese deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente previsto dall’articolo 100 del TUIR, applicabile alle iniziative rivolte alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori e aventi finalità di ricreazione o svago. A tale limite si aggiunge la restrizione prevista dall’articolo 109, comma 5, del TUIR, che consente la deduzione solo del 75% delle spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Dal punto di vista IVA, tali spese restano indetraibili in quanto prive del requisito dell’inerenza rispetto all’attività aziendale.
In un contesto normativo caratterizzato da innalzamenti temporanei delle soglie di esenzione, nuovi obblighi di tracciabilità e discipline differenziate tra dipendenti, clienti e fornitori, la corretta gestione degli omaggi natalizi richiede un’analisi puntuale delle singole operazioni. Solo attraverso un approccio consapevole e coerente con le disposizioni del Tuir e della normativa IVA è possibile sfruttare appieno le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali ed evitare contestazioni o riprese a tassazione, sia in capo all’impresa sia in capo ai lavoratori.