Nuove regole per le compensazioni: la procedura da seguire per il reinvio degli F24 scartati, prima dell’emanazione della risoluzione n. 57 del 2017, per mancanza del visto di conformità

Attivo, il programma per il recupero degli F24 scartati, dopo il 24 aprile u.s., per la mancata apposizione del visto di conformità sulle compensazioni comprese tra 5.000 e 15.000

Come noto, a seguito delle nuove disposizioni in materia di compensazioni dei crediti tributari, introdotte dal decreto legge n. 50/2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017 che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, con la conseguenza che non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000

Si sono tuttavia verificati, nei giorni compresi tra l’entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2017) e la data di emanazione della risoluzione (4 maggio 2017), numerosi casi di scarto delle deleghe F24 relative a compensazioni di importo superiore a 5.000 euro (ma inferiore ai 15.000 euro), per la mancanza del visto di conformità. L’Agenzia delle entrate ha predisposto un programma per il recupero dei modelli F24 scartati: dal 24 maggio 2017, è possibile inviare nuovamente il modello F24 scartato. Al riguardo si precisa che deve essere inviato lo stesso modello F24 che è stato oggetto di scarto (anche se riporta una data ormai superata), previa nuova autenticazione del file (diversamente, si potrebbe verificare lo scarto in quanto duplicato del precedente).

 

  • Data inserimento: 26.05.17
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