Nuove procedure per svolgere le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere

Il 12 maggio 2012  sono entrate in vigore le nuove normative (G.U. n. 10 del 13/1/2012) che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.

Le nuove normative lasciano comunque invariato l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di queste attività.

 Le novità principali sono:

 1.         I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell'apposita sezione REA (tale possibilità non riguarda gli spedizionieri).

In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei decreti.

2.         I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 12 maggio 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività.

3.         Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l'attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all'interno di un'impresa (come titolari o come dipendenti dell'impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell'apposita sezione Rea.

4.         Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere firmate digitalmente ed inviate con modalità telematica.

I soggetti, persone fisiche e società, che hanno intenzione di iniziare l'attività di mediatore, agente e rappresentante e spedizioniere devono inviare telematicamente tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità già in vigore.

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 01.10.12