Nuova sottocategoria 4 bis: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi

Requisiti e condizioni per l'iscrizione alla nuova sottocategoria 4 bis

L’albo nazionale gestori ambientali ha istituito la nuova sottocategoria d’iscrizione 4 bis, con delibera n. 2 del 24/04/2018, che si allega in copia. La nuova sottocategoria è molto semplificata rispetto alla categoria 4 ordinaria ed è stata creata per una tipologia d’imprese ben definita, ovvero le ditte che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi rappresentati da metalli ferrosi e non ferrosi. Per poter accedere all’iscrizione le imprese devono però rispettare i tutti seguenti requisiti, per i quali non è prevista alcuna deroga:

  • essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10). E’ escluso quindi il commercio ambulante;
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 lettere a, b, c, d, e, f, g, e i del DM120/2014, ovvero il decreto che costituisce il regolamento dell’albo nazionale gestori ambientali;
  • dimostrare la disponibilità di uno o al massimo due veicoli ad uso proprio la cui portata complessiva utile non superi 3,5 tonnellate.

Per quanto riguarda i rifiuti che possono essere trasportati ed il quantitativo annuo, si precisa che nella delibera allegata è presente una tabella che riporta i cer trasportabili e si segnala che annualmente non è possibile trasportare più di 400 tonnellate di tali rifiuti.

La ditta che intendesse iscriversi in sottocategoria 4 bis non potrà conseguire altre iscrizioni, all’albo nazionale gestori ambientali, in altre categorie relative al trasporto di rifiuti.

Per quanto riguarda i diritti annuali d’iscrizione l’albo ha deliberato di applicare un importo annuale pari a € 50,00 e la durata dell’iscrizione sarà di 5 anni.

 Per informazioni contattare: 0444/168367 risponde Rudi Cestonaro

  • Data inserimento: 23.07.18