Novità normative su alcune attività d’impresa artigiana (facchinaggio, acconciatore ed estetica, lavanderia “a gettoni”, apertura nuovo molino) introdotte dal D.Lgs. n.147/2012

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.8.2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 147/2012 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" .

Il Decreto Legislativo - che è entrato in vigore il 14.09.2012 - introduce alcune importanti novità in alcune attività economiche d’impresa: di seguito indichiamo quelle che riguardano le imprese con qualifica artigiana.

 

Art. 10 D.Lgs. 147/2012

L'attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Sono tuttavia ancora richiesti i requisiti di onorabilità che sono soddisfatti quando vi è: assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione; assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso); mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.

 

Art .15 e 16 D.Lgs.147/2012

Previsto l’obbligo di iscrizione al REA del responsabile tecnico per le nuove attività di acconciatore ed estetista contestualmente con la trasmissione della SCIA. Nella Regione Veneto tale comunicazione era già stata prevista, ma subordinata alla modifica dei regolamenti comunali. Dal 14 settembre 2012 la comunicazione diviene invece obbligatoria a prescindere da quanto indicato nei regolamenti comunali.

 

Art 17 D.Lgs.147/2012

L’attività di lavanderia "a gettoni", cioè dotata esclusivamente di "lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni", sono soggette alla disciplina delle attività di tintolavanderia contemplata dalla Legge n. 84/2006 e pertanto dell’obbligo di presentazione di SCIA, ad esclusione invece dell’obbligo di designazione del responsabile tecnico.

 

Art. 18 D.Lgs.147/2012

L'apertura di impianto di un nuovo molino e il trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto all’obbligo di trasmissione della SCIA da presentare tramite la Comunicazione Unica al Registro delle imprese che la trasmette successivamente al SUAP. Prima di tale intervento normativo infatti la disciplina dei molini era soggetta a licenza che veniva rilasciata dalla CCIAA ed era soggetta al principio del silenzio – assenso. Con la nuova norma viene soppressa tale licenza con il principio del silenzio assenso ed è dunque sostituita dalla SCIA.

Viene di conseguenza abolito anche l’apposizione del visto annuale sulle licenze che erano state rilasciate dalla Camera di Commercio di competenza.

 

 

 

  • Data inserimento: 27.09.12