Marcatura CE Cavi: dal 1 luglio 2017 piena entrata in vigore della CPR 305/2011

Regolamento UE 305/2001 sui prodotti da costruzione e nuove disposizioni tecniche su cavi elettrici e trasmissione segnali.

A partire dall’1 luglio 2017, dopo un periodo di coesistenza di quasi un anno, il Regolamento Prodotti da Costruzione – Reg. UE 305/2011(CPR), diventerà pienamente operativo in merito alle disposizioni in materia di cavi elettrici, con novità che interesseranno non solo i produttori ma anche gli installatori elettrici. 

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.

Il regolamento UE 305/2011 sopracitato, riguarda la commercializzazione di tutti i prodotti fabbricati allo scopo essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, come appunto gli stessi cavi. Il regolamento, fissa specifiche condizioni tecniche armonizzate per la libera circolazione dei prodotti e fissa definiti obblighi di legge da rispettare tra cui: le classi di reazione al fuoco; le prestazioni da garantire; le tempistiche di applicazione dello stesso (relativamente ai cavi dal 1 luglio 2017).

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAVI:

La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti), ha deciso di considerare per i cavi il requisito relativo alla Sicurezza in caso di Incendio (Reazione e Resistenza al Fuoco), riconoscendo l’importanza primaria che questa tipologia di prodotti ha in caso di incendio.

Nello specifico i cavi sono classificati in 7 classi di reazione al fuoco AcaB1caB2caCcaDcaEcaFca. Tali classi sono identificate dai caratteri in pedice “ca” (cable, traduzione: cavo) in funzione delle loro prestazioni decrescenti, oltre ad ulteriori parametri quali: acidità (a), opacità dei fumi (s), gocciolamento di particelle incandescenti (d).

A livello nazionale, ed allo scopo di orientare meglio sull’utilizzo dei cavi elettrici, la Norma CEI UNEL 35016 pubblicata dal CEI CT 20 in data 01/09/2016 ha fissato, sulla base delle prescrizioni normative riguardanti le installazioni CENELEC e CEI, quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici, che consentono di rispettare le condizioni di installazione nell’attuale versione della CEI 64-8.

A partire dall ’1 luglio 2017, i cavi da installare permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati e di qualsiasi livello di tensione, dovranno essere acquistati ed impiegati rispettando la nuova classificazione ed in base al livello di rischio dei diversi ambienti di installazione (a titolo orientativo vedasi tabella contenuta sul retro della presente).

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LA NUOVA VERSIONE DELLA CEI 64-8: 

È disponibile e in vigore dal 1 giugno 2017 la nuova Norma CEI 64-8;V4 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua”, che aggiorna la Norma CEI 64-8 alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011.

La Variante 4 riguarda infatti la scelta dei cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, così come definito all’articolo 2, comma 3, del Regolamento citato.

La Norma CEI 64-8;V4 è destinata a sostituire e/o integrare gli articoli 527.1 “Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso”, 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell’incendio” e 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2” della Norma CEI 64-8:2012, con validità in parallelo fino al 31 dicembre 2017.

 

IMPIANTI IN FASE DI REALIZZAZIONE O PROGETTATI CON NORMATIVA IN SCADENZA:

Per la validità in parallelo è necessario fare riferimento alla nota indicata nella Variante, che recita: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.

Questi impianti quindi possono essere realizzati e/o completati con i cavi pensati in sede di progettazione. Dal 1 luglio in poi non potranno più essere messi sul mercato cavi elettrici e di trasmissione dati non rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e privi di marcatura CE. Per completezza di informazione si segnala che dal 01/07/2017 i cavi non marcati CE in base al Reg. UE 305/2011(CPR) potranno comunque essere utilizzati in applicazioni differenti da edifici e opere di ingegneria civile o al di fuori dell’Unione Europea (export).

NOTA: 

Per fiere e mostre non servono cavi conformi direttiva CPR.
 
Per il cablaggio dei quadri elettrici servono cavi conformi direttiva CPR.

 

Ulteriori approfondimenti si possono trovare sul Portale Impianti di Confartigianato Nazionale (articolo nuova variante CEI 64-8 V4articolo nuova Marcatura CE cavi). Per ulteriori informazioni potete contattare il Rappresentante della Categoria Elettricisti e Antennisti, Daniele Muraro (0444 168330, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

 

 

  • Data inserimento: 05.06.17