Legge di Bilancio 2017: novità in materia di lavoro

Approvata in via definitiva dal Senato, a tempo di record, la legge di Bilancio 2017. In attesa della pubblicazione del testo sulla G.U. pubblichiamo in sintesi le principali disposizioni che riguardano più strettamente l’ambito del lavoro.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’

Nel ricordare che la disciplina della detassazione dei premi di produttività dal 2016 è stata resa strutturale, per il 2017 sono previste rilevanti novità, in particolare con riferimento ai limiti reddituali e al valore del premio.

In particolare:

  • Viene elevato da 2.000 € a 000 € il limite massimo detassabile
  • Si innalza da 2.500 € a 4.000 € il limite massimo detassabile nel caso in cui le aziende coinvolgano, pariteticamente, i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
  • Viene elevato da 50.000 € a 80.000 € il limite di reddito, riferito all’anno precedente, che consente di beneficiare della detassazione
  • Viene estesa la possibilità di non tassare i premi di risultato convertiti in versamento ai fondi di previdenza complementare o di assistenza sanitaria integrativa, anche se eccedenti i limiti di deducibilità fiscale. Ne consegue che il versamento al fondo di previdenza complementare di un premio di produttività convertito, eccedente il limite di deducibilità fiscale annuo di € 5.164,57, non è comunque soggetto ad imposta e a contribuzione. Allo stesso modo non è tassato né soggetto a contribuzione un premio convertito in contributo di assistenza sanitaria integrativa anche se eccedente il limite di deducibilità fiscale anno di € 3.615,20.
  • All’art. 51 del Tuir viene introdotta la lettera f-quater per ampliare le agevolazioni nell’introduzione dei piani di welfare, con particolare riferimento alla non autosufficienza. In particolare la nuova disposizione prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetti il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d, numeri 1 e 2, del decreto ministeriale 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
  • Viene infine prevista una norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 2, lett. f, secondo la quale le disposizioni previste dal citato art. 51, comma 2 , lett. f si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. In precedenza la norma parlava solo di ……… conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E APPRENDISTATO I° LIVELLO: SGRAVI CONTRIBUTIVI

La legge di stabilità intende incentivare le assunzioni di giovani che hanno svolto un periodo in azienda con l’alternanza scuola – lavoro o con l’apprendistato di I° livello (quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o l’apprendistato di alta formazione e ricerca).

In particolare la norma prevede uno sgravio totale dei contributi per trentasei mesi, nel limite massimo di 3.250 annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le aziende che assumono a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, i seguenti soggetti:

  • Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle ore di formazione prevista dalla legge sulla Buona Scuola (400 ore nel triennio per Istituti Tecnici e Professionali e 200 ore per i Licei), ovvero il 30% delle ore di formazione previste nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e per i percorsi di istruzione Tecnica Superiore, ovvero il 30% del monte ore previste dai rispettivi ordinamenti universitari per le attività di alternanza
  • Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di I° livello

Le agevolazioni contributive verranno concesse dall’INPS a domanda e nel limite massimo di spesa previsto per gli anni dal 2017 al  2022.

Sempre con riferimento all’apprendistato di I° livello (ricordiamo quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o l’apprendistato di alta formazione e ricerca), va evidenziato che il Ministero del Lavoro ha deciso di prorogare anche nel 2017 gli incentivi alle imprese che assumono con questa nuova tipologia di apprendistato di carattere formativo. In pratica, le aziende che nel corso del 2017 assumeranno con questa particolare tipologia di contratto, non pagheranno il contributo NASpI (1.31%) e il contributo 0,30% per finanziare i fondi interprofessionali, inoltre non saranno soggetti al pagamento della c.d. “tassa sul licenziamento”. Per tali lavoratori, infine, l’aliquota contributiva viene ridotta dal 10% al 5%.

Rimanendo nell’ambito dell’apprendistato, dobbiamo purtroppo registrare che nel 2017 non è stata confermata la proroga dello sgravio totale dei contributi per le aziende fino a 9 dipendenti, come invece previsto nei primi passaggi della Legge alla Camera. Ne consegue che per queste aziende, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 si pagherà una contribuzione aggiuntiva pari al 1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno e al 10% il terzo anno.

Varie su agevolazioni contributive: in tema di sgravi contributivi è utile ricordare che cessa lo sgravio biennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2017. Sul punto va evidenziato che la Legge di Stabilità ha reintrodotto la decontribuzione totale dei contributi, nel limite massimo di € 8.060, ma solo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle 8 regioni del sud.

Ricordiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2017 cessano le agevolazioni conseguenti alle assunzioni dalle liste di mobilità.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ISCRITTI GESTIONE SEPARATA INPS

La legge Stabilità riduce a regime l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS; nello specifico l’aliquota viene ridotta al 25% (sarebbe stata pari al 29% nel 2017, passando poi al 33% dal 2018). 

DISPOSIZIONI VARIE

  • A decorrere dal 1 gennaio 2017 viene riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di un minore, pari a € 800; il premio è corrisposto dall’INPS, a domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Il premio non concorre alla formazione del reddito.
  • Viene prorogato per l’anno 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nei limiti di 2 giorni, fruibili anche in maniera non continuativa.
  • Viene stabilito, a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido, pari a € 1.000 su base annua, corrisposti in 11 mensilità (circa 90,9 euro al mese). Il buono è riferito ai nuovi nati nel 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, in relazione alla frequenza agli asili nido.
  • Per gli anni 2017 e 2018 viene prorogata ala facoltà riconosciuta alla lavoratrice madre, anche autonoma, di sostituire in tutto o in parte il congedo parentale con un voucher per il servizio baby sitting o per i servizi per l’infanzia. Il contributo è pari a € 600 mensili, erogabili per un massimo di 6 mesi.

 

 

  • Data inserimento: 21.12.16