Le novità della legge di stabilità 2013

Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le novità fiscali contenute nella Legge di stabilità per il 2013

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212 la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”.

Viene introdotta una nuova imposta (la c.d. Tobin tax) sulle attività finanziarie e contemporaneamente viene spostata al 2012 l’entrata in vigore della Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) e dell’Ivie (imposta sugli immobili esteri).

In materia di Irpef sono stati incrementati le detrazioni per carichi di famiglia ma bisogna segnalare la rivalutazione delle rendite dei redditi dominicali e agrari (in misura ridotta per gli imprenditori agricoli principali).

Stati riaperti ancora una volta i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2013.

Si fa presente che ove non espressamente indicato, la decorrenza della norma è il 1° gennaio 2013 come stabilito dall’art. 1, comma 561 della legge medesima.

Qui di seguito si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.   

1.       CREDITO IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO

È istituito un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo la cui disciplina viene demandata a un decreto interministeriale, riservato alle piccole e medie imprese, nonché alle reti d’impresa, che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca o che realizzino direttamente attività di ricerca e sviluppo. Il fondo è altresì finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale.

2.       CUD IN MODALITÀ TELEMATICA

A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica.

Al cittadino viene, comunque, lasciata la facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

3.       NUOVI CONTENUTI E MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, il sistema di fatturazione è stato modificato. In particolare sono stati modificati i seguenti articoli del D.P.R. n. 633/1972.

a)      Articolo 13 – Base Imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo deve essere effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

b)      Articolo 20 – Volume d’affari

All’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è stato interamente sostituito. A seguito delle predette modifiche non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.

c)       Articolo 21 – Fatturazione delle operazioni

Viene modificato il contenuto della fattura, viene regolamentata l’emissione di quella elettronica con le modalità di conservazione, ed introdotta la fattura semplificata.

Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fattura elettronica viene, di fatto, equiparata a quella cartacea. Pertanto le nuove regole sono valide per entrambe le modalità di fatturazione.

Nel comma 1 del nuovo articolo 21 sono indicati i requisiti che deve avere la fattura (es. data di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore, ecc.). Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità:

  • la prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per anno solare. A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due diverse possibilità:

Ø       numerazione progressiva delle fatture in relazione all'intera "vita" dell'impresa;

Ø       numerazione progressiva delle fatture su base annua inserendo, però, una serie numerica o letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura.

Sulla questione relativa alle modalità di numerazione della fattura è  stata richiesta una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate;

  • la seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Fattura elettronica

Per fattura elettronica si intende:

  • una fattura emessa in qualunque formato elettronico;
  • una fattura il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
  • una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto;
  • una fattura elettronica (o cartacea), che si da per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispettivi per la determinazione della base imponibile e quelli ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.

Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:

a.       sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Un esempio può essere rappresentato dall’ordine di acquisto,  dal contratto, dal documento di trasporto, dalla ricevuta di pagamento;

b.       apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

c.       sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;

d.       da altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Con una modifica all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 è stato previsto che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche per le prestazioni di servizi purché “individuabili attraverso idonea documentazione”.

Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al momento dell’effettuazione dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, dispone che:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del messe successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  • prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo periodo del DPR n. 633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve essere emessa, anche nei casi sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma con l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito indicato:

  • con la dicitura “operazione non soggetta”, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972;
  • con la dicitura “operazione non imponibile”, per le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 - quater del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e fattispecie ad esse assimilate, servizi internazionali o connesse a scambi internazionali, cessioni a soggetti non residenti o domiciliati al di fuori del territorio Ue;
  • con la dicitura “operazione esente”, per le operazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di quelle di cui al co. 6 (operazioni effettuate nei porti, aeroporti, scali ferroviari ecc.);
  • con la dicitura “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte”, “regime del margine – oggetti d’antiquariato o collezione”, in base ai casi previsti dal decreto Legge n. 41/1995;
  • con la dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio”, per le operazioni sottoposte al regime del margine di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Fattura semplificata

A partire dal 1° gennaio 2013, viene introdotta la possibilità di emettere fattura in modalità “semplificata”, per quelle operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, individua gli elementi essenziali  della fattura semplificata:

a.       data di emissione;

b.       numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c.       ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d.       numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e.       ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f.         descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g.       ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h.       per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a)       cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b)       operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4) e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”).

Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può:

  • innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100 euro,
  • consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4 e 21, comma 2.

La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M., saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.

Operazioni intracomunitarie

Le modifiche apportate al D.L. n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, la relativa fatturazione e registrazione.

Una cessione/acquisto intraUE si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto/spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Nel caso di ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell’operazione, rileva l’emissione della fattura: in tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni/acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Per gli acquisti intracomunitari, è confermata l’integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti comunitari, l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

-          nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;

-          nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita autofattura. L’annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del  mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

4.       IMU: ATTRIBUZIONE GETTITO

Per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato sul gettito dell’IMU. Di conseguenza, il gettito derivante dal tributo è interamente attribuito ai comuni.

Fa eccezione il gettito derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D, con aliquota 0,76 per cento, che è interamente riservato allo Stato.

Tale aliquota degli immobili produttivi di gruppo catastale D può essere aumentata dai Comuni sino a 0,3 punti percentuali.

È abrogato il fondo sperimentale di riequilibrio.

È istituito un fondo di solidarietà comunale con la finalità di attuare la perequazione orizzontale tra Comuni, alimentato con una quota del gettito dell’IMU definita con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 con riferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con riferimento al 2014.

5.       AUMENTO ALIQUOTA IVA

La "Manovra correttiva 2011" aveva stabilito che – a decorrere dal 1˚ luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 – le aliquote Iva del 10% e del 21% fossero incrementate di 2 punti.

La disposizione in commento cancella la predetta norma e la sostituisce col solo innalzamento – dal 1º luglio 2013 – dell’aliquota del 21% al 22%.

6.       DETASSAZIONE PREMI PER INCREMENTO PRODUTTIVITÀ - SPECIALE AGEVOLAZIONE PER L’INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ

Le modalità di attuazione per la proroga, nel periodo dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, sono demandate ad un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

In caso di mancata emanazione del decreto entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662.

Analoga disposizione è prevista per il 2014.

7.       RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Intervenendo sull’art.2, co.2 del D.L. n.282/02 vengono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in regime di impresa al 1° gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell’imposta sostitutiva sono individuati nel 1° luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica.

8.       DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto un innalzamento delle detrazioni per figli a carico.

In particolare, vengono aumentate da 800 euro a 950 euro le detrazioni per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.

La detrazione è innalzata da 900 a euro 1220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. È altresì aumentata da euro 220 a euro 400 per ogni figlio portatore di handicap.

9.       AUMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP

La disposizione introduce l’innalzamento delle deduzioni IRAP (cuneo fiscale) nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore della produzione.

In particolare:

-          è incrementata la deduzione IRAP, finalizzata a contrastare il cosiddetto “cuneo fiscale e contributivo”, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, decreto legislativo 446/97. Relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

§         euro 7.500 (in luogo di euro 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, euro 13.500 (in luogo di euro 10.600);

§         per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, euro 15.000 (in luogo di euro 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, euro 21.000 (in luogo di euro 15.200);

-          è incrementata la deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a euro 180.999,91. Il valore della deduzione è differenziato per soggetti e per fasce di valore della produzione.

10.   ALIQUOTE ACCISA SULLA BENZINA

Le aliquote di accisa sulla benzina e gasolio usate come carburante erano state aumentate, per finanziare il sisma dell’Abruzzo, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012, n. 88789, valida fino al 31 dicembre 2012, con i seguenti importi:

-          benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;

-          gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.

Tali aliquote restano confermate anche a decorrere dall’1/1/2013.

Il maggior onere è rimborsato, tramite credito d’imposta, agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

11.   ALIQUOTE IVA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESE DA COOPERATIVE

È abrogato il n. 41-bis Tab. A, parte II, che stabilisce l’aliquota IVA al 4% sulle prestazioni socio sanitarie, educative, in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, etc., rese da cooperative e consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto.

È aggiunto il nuovo 127-undevicies, nella Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/72, che assoggetta ad aliquota IVA 10% le prestazioni sanitarie (n. 18, art. 10), di ricovero e cura (n. 19), educative dell’infanzia (n. 20), degli orfanatrofi e case di riposo (n. 21), le prestazioni socio sanitarie (n. 27-ter) rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani, inabili adulti tossicodipendenti, malati di IDS, handicappati psicofisici, ed altri soggetti indicati nel punto 27-ter, articolo 10 DPR 633/72.

È abrogata la norma di interpretazione autentica relativa al n. 41-bis, ora soppresso.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31/12/2013.

12.   TOBIN TAX

È introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativamente:

a) al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, codice civile, emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell’emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni.

Detta imposta, pari allo 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati):

-          è applicata sul valore della transazione, rappresentato dal saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato;

-          è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti;

-          non è dovuta se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di successione o donazione, sulle operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi nonché di conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli, sui trasferimenti della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società aventi specifici requisiti.

Per il 2013 l’imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati);

b) alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine. In tal caso l’imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.

L’imposta non è applicabile alle operazioni aventi quale controparte l’UE, la Banca Centrale Europea, le Banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, ecc..

Va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell’esecuzione dell’operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi.

L’imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle transazioni concluse a decorrere dall’1.3.2013 mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse dall’1.7.2013.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.

 13.   DEDUZIONE DEI COSTI PER GLI AUTOVEICOLI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene modificato ulteriormente l’articolo 164 del Tuir, riducendo dal 27,5% al 20% la percentuale di deducibilità delle spese di acquisto e di gestione degli autoveicoli ad uso promiscuo.

14.   RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

E’ prorogata dal periodo d’imposta 2013 al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (in generale, dal 2018), la decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali nell’ambito delle aggregazioni aziendali ex art. 15 D.L. 185/2008.

Il riallineamento è esteso anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria, con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La disposizione:

§         proroga dal 2015 al 2020 la decorrenza degli effetti del riallineamento;

§         dispone il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 (anziché in tre rate).

Tale termine è applicabile anche ai versamenti dell’imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2010 o in quelli precedenti (occorre applicare gli interessi legali, decorrenti dall’1/1/2011).

15.   IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI FINANZIARI

La disposizione eleva il limite massimo dell’imposta di bollo sulla rendicontazione degli strumenti finanziari solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il nuovo limite massimo, a decorrere dal 2013, è aumentato a euro 4500.

16.   RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE ED AGRARIO

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si dovrà tener conto di tale disposizione.

17.   IRAP- DEFINIZIONE DELLE IMPRESE PRIVE DI ORGANIZZAZIONE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP (istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Nella disposizione normativa si specifica, infine, che la dotazione annua del predetto Fondo è di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell’esame al Senato: l’originaria disposizione prevedeva 248 milioni di euro nel 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

18.   IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTI ALL’ESTERO

A.      IVIE

Prorogata al 2012 la decorrenza della normativa IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

La riduzione dell’aliquota allo 0,4% viene estesa a tutti coloro che usano l’immobile all’estero come abitazione principale. Su queste abitazioni principali e immobili sulle seconde case non locate non si applica l’IRPEF sui redditi fondiari.

Le regole IRPEF si applicano per il meccanismo dei versamenti in acconto e in saldo, quindi non sarà più l’Agenzia delle entrate a determinare i termini dei versamenti.

B.      IVAFE

L’Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si applica dal 2012 anziché dal 2011. Si applica a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti all’estero, sena distinzioni tra stati UE o white list o altri Stati.

I versamenti effettuati per il 2011 sono considerati in acconto dell’imposta dovuta per il 2012.

  

19.   DETRAZIONI IRPEF E IRES

Per mezzo delle integrazioni apportate agli art. 15, comma1 e 78, comma 1 del Tuir è prevista la detraibilità nella misura del 19% dall’Irpef e dall’Ires per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

  • Data inserimento: 14.01.13