LA RIFORMA DELLE SANZIONI

Le violazioni relative al reverse charge

In ambito amministrativo/tributario, le sanzioni comminabili sono contenute nell’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato, per le violazioni commesse dal 1.9.2024, il regime sanzionatorio previsto.

Come evidenziato nella sottostante tabella riepilogativa, la norma prevede un generale abbassamento delle aliquote riferite alle sanzioni e, dove invariate, un generale adattamento al minimo edittale.

Violazione

Sanzione per violazioni fino al 31.8.2024

Sanzione per violazioni dal 1.9.2024

 

Omessi adempimenti reverse charge da parte dell’acquirente / committente se la fattura risulta dalla contabilità

 

da € 500 a € 20.000

Da € 500 a € 10.000

 

Omessi adempimenti reverse charge da parte dell’acquirente / committente se la fattura non risulta dalla contabilità

 

 

dal 5% al 10% dell’imponibile con un minimo di € 1.000

5% dell’imponibile con un minimo di € 1.000

 

Omessi adempimenti reverse charge da parte dell’acquirente / committente per fatture ricevute da fornitori nazionali / esteri in caso di totale / parziale indetraibilità

 

Dal 90% al 180% maggiore Iva dovuta / differenza credito utilizzato

 

90% Iva detratta

70% Iva detratta, sempre che la violazione non abbia non abbia determinato una dichiarazione infedele (punita con apposita sanzione)

 

Operazione erroneamente assoggettata ad iva anziché in reverse charge da parte del cedente / prestatore (senza intento di evasione/frode)

 

da € 250 a € 10.000

a carico dell’acquirente / committente, fermo restando il diritto alla detrazione (è comunque prevista la solidarietà tra le parti)

 

Operazione erroneamente assoggettata a reverse charge da parte del cedente / prestatore anziché in modo ordinario (senza intento di evasione/frode)

 

da € 250 a € 10.000

a carico dell’acquirente / committente, fermo restando il diritto alla detrazione (è comunque prevista la solidarietà tra le parti)

 

  • Data inserimento: 27.01.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6578