La raccolta dei rifiuti urbani destinati al recupero può essere svolta anche da soggetti diversi dal gestore del servizio comunale

Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato dell’11 marzo 2026

Il Consiglio di Stato fa chiarezza su un argomento importante: il diritto esclusivo di un Comune non si applica all’intero ciclo dei rifiuti, ma solamente alla fase di smaltimento. Le attività di recupero, riciclo, trattamento e valorizzazione, rientrano nel libero mercato in un principio di concorrenza, aprendo nuove opportunità per tutte le aziende del settore.

La decisione del Consiglio di Stato si allinea sia con i principi europei che con quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 (T.U. dell’Ambiente), rafforzando l’idea che la concorrenza possa contribuire a una gestione più efficiente delle risorse dove pubblico e privato operano su piani distinti.

  • Data inserimento: 18.05.26