LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Le nuove disposizioni di interesse generale (tra le quali il nuovo limite all’uso dei contanti)

Termini per l’agevolazione prima casa (art. 3 comma 5 septies)

Viene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prevista originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.

 

Limiti all’uso del contante (art. 3 comma 6-septies)

Il limite alla circolazione del contante, in deroga a quanto previsto dall’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, torna ad essere di € 2.000.

Quindi sono ammessi trasferimenti in contanti fino a € 1.999,99 fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a € 999,99 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Recupero dell’Iva nelle procedure concorsuali (art. 3-bis)

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha stabilito che le novità introdotte dall’art. 18 del D.L. Sostegni – Bis ovvero la possibilità di recupero dell’Iva a partire dalla data di avvio della procedura concorsuale, si applicano alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

 

Proroga dei termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali (art. 3 – quater)

Trova applicazione la più favorevole disciplina prevista per il credito di imposta beni strumentali per l’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Data inserimento: 07.03.22
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  • Notizia n.: 5263