L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Le misure previste dalla Legge di Bilancio

La disposizione ripropone la disciplina dell’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci già prevista nel recente passato.

Ambito soggettivo

Viene disposto che i beneficiari della norma in trattazione sono le:

  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni. 

Ambito oggettivo

Possono essere assegnati/ceduti i:

  • beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili (ad esempio le c.d. immobiliari di gestione).

Condizioni per accedere all’agevolazione

L’assegnazione/cessione/trasformazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026 ed è necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro il 31 gennaio 2026 (cioè, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), in forza di titolo di trasferimento avente data certa antecedente al 1° ottobre 2025.

Modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione,
  • e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del T.U.R. (DPR 131/1986) (valore catastale).

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate in società semplice è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Misura dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è stabilita con le seguenti aliquote:

  • 8%;
  • elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione;
  • 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

L’imposta determinata deve essere versata in due rate:

  • il 60% entro il 30 settembre 2026;
  • la restante parte entro il 30 novembre 2026, secondo le norme generali sui versamenti (con modello F24).

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Ulteriori agevolazioni previste

Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci sono ridotte alla metà (in via generale dal 9% al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

Confartigianato Imprese valuta positivamente la misura in quanto agevola il trasferimento ai soci di beni non utilizzati come strumentali dalla società a cui partecipano.

  • Data inserimento: 09.02.26