IPER AMMORTAMENTO

Le novità previste dalle bozze del decreto attuativo (non ancora pubblicato sulla G.U.)

L’iper-ammortamento, misura agevolativa prevista dall’ultima Legge di Bilancio, si avvia verso la sua piena operatività. Al momento manca ancora: 

  • la pubblicazione del Decreto ministeriale attuativo della norma;
  • l’approvazione dei modelli di comunicazione e
  • l’apertura della piattaforma da parte del GSE. 

La procedura di accesso al beneficio si articola ora in cinque comunicazioni da inviare al GSE, con maggiori obblighi derivanti dal monitoraggio annuale del beneficio spettante/usufruito. 

Analizzando la struttura del Decreto Ministeriale sull’iper-ammortamento, viene recepita con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, la sospensione del vincolo “made in UE/SEE” sui beni materiali ed immateriali così come modificato dal D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale). 

Evidenziamo che, il vincolo di origine UE permane per gli impianti fotovoltaici, agevolabili solo rientranti nelle categorie B e C del Registro Enea. 

Le procedure di accesso al beneficio 

Rimangono invariate le tre fasi principali (comunicazione preventiva, di conferma dell’acconto del 20% e di completamento ad interconnessione avvenuta) ma aumentano a 5 le comunicazioni complessive da trasmettere al GSE

Il testo del D.M. (in bozza), prevede infatti due comunicazioni ulteriori (alle tre già previste): 

  • una entro il 20 gennaio di ogni anno, contente gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e le previsioni di fruizione, con finalità di monitoraggio delle risorse impiegate annualmente;
  • una entro il 30 giugno di ogni anno, recante il piano di ammortamento e le quote agevolate, con lo scopo di monitorare i flussi di spesa.

Il Decreto precisa inoltre che, la maggiorazione delle quote di ammortamento e/o dei canoni di leasing, decorre dal periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento, previa entrata in funzione dei beni nel medesimo periodo.

Plafond di spesa

I plafond di spesa (2,5, 10 e 20 milioni di euro) rilevano annualmente con riferimento alle comunicazioni di completamento trasmesse.

Obblighi documentali

Confermati gli obblighi documentali a carico della generalità delle imprese:

  • perizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica; e
  • certificazione contabile che non contempla le spese sostenute per le certificazioni.

Non è più prevista la possibilità di ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in luogo della perizia tecnica asseverata) per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000.

Per conoscere definitivamente le norme applicabili (pubblicazione D.M. in G.U. e apertura della piattaforma GSE) si deve ancora attendere; le previsioni danno il completamento normativo per il prossimo mese di giugno 2026.

  • Data inserimento: 18.05.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7171