INSTALLATORI: patentino frigoristi

Indiscrezioni sulla disciplina attuativa europea sui gas fluorati

Durante la convocazione n.7 del Consiglio dei Ministri è stato esaminato il DPR di attuazione del Regolamento EU n. 842/2006 sui gas fluorati da cui dipende il 303/208 che disciplinerà l’obbligo del patentino per i frigoristi già cogente dal 4 luglio scorso.
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=65784

In attesa della firma del Capo dello Stato e  della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito le principali indiscrezioni sul documento.

La bozza di DPR prevede l'istituzione di un Registro la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio. Le imprese si dovranno iscriversi ed iscrivere, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio di gas fluorurati ad effetto serra.

Il personale dovrà essere in possesso di un certificato che sarà rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze previste dall'allegato del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certificazione durerà 10 anni e sarà rinnovata dall'organismo di certificazione su domanda dell'interessato.

A loro volta anche le imprese dovranno certificarsi per svolgere le attività a contatto con i gas fluorati.

Sarà nominato un Organismo di Accreditamento nazionale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
Questo fornirà i certificati di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità.
Sarà poi il Ministero dell’ambiente a designare tra questi gli organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario per il rilascio dei certificati alle persone e alle imprese.

L'obbligo di iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione vale per le persone che effettuano:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione; manutenzione o riparazione di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed antincendio che contengono gas fluorurati.

Invece l'obbligo per le imprese scatta nel caso svolgano le seguenti attività:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

  • Data inserimento: 20.01.12