Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e deroghe per esigenze essenziali

Come noto recenti provvedimenti normativi hanno imposto, dal prossimo 01 febbraio, la necessità di impiego della Certificazione Verde Covid-19 ( Green Pass “base” ) per l’accesso a determinate attività, nello specifico:

  1. uffici pubblici
  2. servizi postali, bancari e finanziari,
  3. attività commerciali in genere

In via generale sarà quindi necessario esibire il Green pass base anche per l’accesso al chiuso in attività artigianali, se  dotate di punti vendita (es: punto vendita al dettaglio di pezzi di ricambio per auto/moto, materiali per l’edilizia, idraulica ecc..) o se nelle stesse viene perfezionata la vendita al dettaglio di prodotti.

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni al possesso del Green Pass, per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Il D.P.C.M. 21 gennaio 2022 ha individuato tali esigenze e pertanto non è prevista l’esibizione del Green Pass per soddisfare:

  • esigenze alimentari e di prima necessità
  • esigenze di salute
  • esigenze di sicurezza;
  • esigenze di giustizia.

L’allegato al DPCM individua poi analiticamente le attività di commercio al dettaglio (elencate di seguito), per accedere alle quali NON è richiesto richiesto il Certificato Verde (Green Pass Base):

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Ricordiamo che l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal sopra citato DPCM.

 

 

  • Data inserimento: 26.01.22