IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA AL DIPENDENTE

Nuove regole fiscali per il rimborso delle spese di trasferta: quando non fanno reddito

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 188/2025, ha chiarito le nuove regole fiscali per il rimborso delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti, introducendo importanti distinzioni tra le missioni svolte in Italia e quelle all'estero.

La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto una novità significativa: i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi taxi e noleggio con conducente, come definiti dalla legge n. 21/1992) sostenute durante le trasferte non avrebbero concorso a formare il reddito del dipendente, a condizione che i pagamenti fossero eseguiti con sistemi tracciabili. Questo significa utilizzare strumenti come carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni, app collegate all'IBAN (es. Satispay) o sistemi di telepedaggio.

Modifica del Decreto Legge 84/2025: distinzione tra Italia ed Estero

Successivamente, il Decreto Legge n. 84/2025 ha apportato un'ulteriore e fondamentale modifica: l'obbligo di tracciabilità del pagamento, ai fini dell'esenzione fiscale, vale esclusivamente per le spese sostenute nel territorio italiano.

Questo significa che, a seguito di questa modifica (che ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025):

  • per le missioni e trasferte svolte in Italia, i rimborsi spese non concorrono a formare reddito solo se i pagamenti sono stati effettuati con mezzi tracciabili;
  • per le missioni e trasferte svolte all'estero, la condizione della tracciabilità del pagamento non è più richiesta affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito imponibile per il dipendente.

In pratica, se un dipendente si reca in trasferta all'estero e paga, ad esempio, un pasto in contanti, il rimborso di tale spesa non verrà comunque tassato, a differenza di quanto avverrebbe per una spesa simile in Italia pagata in contanti.

  • Data inserimento: 14.07.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6824