Il ravvedimento della comunicazione dati fatture e liquidazioni periodiche iva

Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai nuovi obblighi comunicativi in materia di IVA: comunicazione dati fatture e liquidazioni periodiche IVA.

Si ricorda che per i due nuovi adempimenti sono state previste specifiche sanzioni:

  • per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È disposta la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997);
  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è, invece, prevista l’applicazione della sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997).

Entrambe le fattispecie sanzionatorie hanno natura amministrativa, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. Ne consegue che, in assenza di una deroga espressa, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, trovano applicazione le regole ordinarie dell’istituto dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Sarà quindi possibile godere della riduzione:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di invio delle comunicazioni;
  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione successiva alla contestazione dell’irregolarità ma prima della notifica dell’atto impositivo.

Il ravvedimento della comunicazione dei dati delle fatture

La regolarizzata avviene inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9).

Si noti che, in base alle indicazioni della risoluzione in commento, la riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è stata effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione. In altri termini, l’invio o l’invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa. Pertanto, riprendendo l’esempio proposto, qualora il contribuente avesse effettuato la trasmissione corretta già il 20 settembre 2017, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).

La risoluzione fornisce una apposita tabella riepilogativa.

Il ravvedimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva

Le medesime regole si applicano alla sanzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA con una particolarità: l’adempimento è propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo, pertanto, ai fini delle modalità correttive, occorre distinguere se la regolarizzazione è effettuata prima o dopo l’invio della dichiarazione IVA.

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Diversamente, l’obbligo di invio viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare:

  • se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione “specifica” di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta;
  • se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini della correzione, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella “specifica” ex articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, anch’essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.

La risoluzione fornisce, anche per tale casistica, un’apposita tabella riepilogativa.

 

 

 

  • Data inserimento: 04.08.17
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