Nello specifico il provvedimento, per quanto concerne la TARI,
ha eliminato ogni riferimento al concetto di “rifiuto assimilato” che il Dlgs 116/2020 ha sostituito con l’allegato L-quater;
ha sostituito l’Art 238 del Dlgs 152/2006 che regola la cosiddetta TIA 2 (soggetta ad IVA) , con una misura che va a disciplinare la “tariffa corrispettiva”, ovvero quella commisurata alla effettiva produzione di rifiuti urbani;
ribadisce la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico – dimostrando di averli avviati a riciclo/recupero- di uscire dal servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;
ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione TARI stabilendo il termine dei 90 giorni dalla data di inizio dell’occupazione dei locali;
Ha variato i commi 654 e 658 della legge 147/2013 (istitutiva della TARI) in modo da farli meglio aderire ai dettami del T.U. Ambiente , il Dlgs 152/2006. In particolare sono stati rivisti i costi accessori per la gestione dei rifiuti urbani come lo spazzamento delle strade e le riduzioni tariffarie per le aziende che effettuano il compostaggio aerobico.