IL BONUS INVESTIMENTI 4.0

Comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, si avvicina una delle scadenze più rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta: entro il 31 marzo 2026 deve essere trasmessa al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti. Si tratta di un termine perentorio, prorogato dal DM 28 gennaio 2026, che riguarda tutte le imprese che hanno già prenotato le risorse nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 1, comma 446 della L. 207/2024, norma che ha esteso l’agevolazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 in presenza di ordine accettato e pagamento di acconti almeno pari al 20% entro fine 2025.

La procedura di accesso al beneficio, definita dal DM 15 maggio 2025 e successivamente modificata dal DM 16 giugno 2025, si articola in un sistema strutturato di comunicazioni telematiche che assumono rilievo sostanziale ai fini del riconoscimento del credito.

In particolare, era prevista una prima comunicazione preventiva, finalizzata alla prenotazione delle risorse disponibili (da effettuarsi entro il 31 gennaio 2026), seguita da una comunicazione preventiva con acconto da trasmettere entro 30 giorni dalla precedente e, infine, dalla comunicazione di completamento, che deve essere inviata a seguito dell’effettiva realizzazione dell’investimento. Quest’ultimo adempimento non ha natura meramente formale, ma rappresenta il passaggio che consente di chiudere il procedimento amministrativo e rendere il credito concretamente fruibile.

Con riferimento alle scadenze, il termine del 31 marzo 2026 si applica agli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025.

Diversamente, per gli investimenti prenotati entro il 2025 ma ultimati nel cosiddetto “termine lungo”, ossia entro il 30 giugno 2026, resta ferma la scadenza del 31 luglio 2026 per l’invio della comunicazione di completamento. È quindi essenziale individuare correttamente il momento di effettuazione dell’investimento, anche al fine di evitare errori nell’individuazione della scadenza applicabile.

In assenza di indicazioni specifiche per il credito 4.0, si ritiene che debbano trovare applicazione i criteri generali di competenza previsti dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, analogamente a quanto già chiarito per il credito 5.0: rileva, pertanto, la data di effettuazione dell’investimento e non quella di interconnessione del bene.

Particolare attenzione deve essere posta alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti. La normativa prevede espressamente che l’omesso invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità stabilite comporti il mancato perfezionamento della procedura e, di conseguenza, l’impossibilità di accedere al credito d’imposta. Ciò significa che anche in presenza di investimenti pienamente ammissibili sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’agevolazione viene definitivamente preclusa in caso di inadempimento procedurale.

Una volta trasmessa correttamente la comunicazione di completamento, il credito d’imposta diventa utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Operativamente, il MIMIT provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse sulla base delle comunicazioni ricevute; il credito è quindi utilizzabile a partire dal decimo giorno del mese successivo a tale trasmissione. La fruizione avviene in tre quote annuali di pari importo e, per gli investimenti completati nel 2025, nel modello F24 deve essere indicato come anno di riferimento il 2025, anche qualora il credito venga utilizzato negli anni successivi, utilizzando il codice tributo 7077.

È inoltre ammessa la possibilità di utilizzare le quote anche oltre l’anno di competenza, in caso di incapienza.

Alla luce dell’esaurimento delle risorse disponibili, l’attenzione delle imprese deve ora concentrarsi esclusivamente sulla corretta gestione della fase finale del processo. Per i soggetti che hanno già completato gli investimenti e trasmesso le comunicazioni precedenti, il rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 rappresenta un passaggio determinante in quanto eventuali ritardi o errori nella trasmissione della comunicazione di completamento possono compromettere in via definitiva l’accesso al beneficio, rendendo inefficace l’intero percorso già effettuato.

  • Data inserimento: 23.03.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7114