Gas fluorurati: pubblicato il decreto che prevede la disciplina sanzionatoria

Molte le violazioni sanzionate e, fra queste, anche quelle per la mancata iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/03/2013, n. 74, il decreto legislativo 05/03/2013, n. 26 riguardante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”

Era atteso da tempo il decreto che prevede le sanzioni sui vari aspetti riguardanti i gas fluorurati. Purtroppo le sanzioni previste sono molto pesanti e variano a seconda delle violazioni commesse e fra queste troviamo quella che riguarda la mancata iscrizione al registro per le imprese. Sostanzialmente chi non ottempera agli obblighi di iscrizione al registro per le imprese è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Le sanzioni riportate nel decreto legislativo sono riferite in particolare alle violazioni sinteticamente riportate di seguito:

* violazione degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati;

* violazione degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati;

* violazione degli obblighi a carico delle imprese che prendono in consegna gas fluorurati utilizzando personale non in possesso dell’apposito certificato abilitante (rilasciato in Italia o da altro Stato membro  della Comunità Europea);

* violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni;

* violazione degli obblighi in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature;

* violazione degli obblighi in materia di controllo dell’uso;

* violazione degli obblighi in materia di immissione in commercio;

* violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate.