Gas fluorurati a effetto serra: dal primo gennaio 2017 cambiano i criteri per gli obblighi di controllo delle perdite nelle apparecchiature

Cessano gli effetti della deroga prevista dal Regolamento UE 517/2014

Il regolamento (UE) 517/2014 del 16 aprile 2014, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006, stabilisce per la data del 1 gennaio 2017 alcune significative novità in materia di obblighi per gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Da tale data cessa l’effetto della deroga prevista per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas. A partire dal 1 gennaio 2017 l’unico dato significativo per stabilire se una apparecchiatura è soggetta agli obblighi di controllo, registrazione e dichiarazione annuale infatti è fissato nella soglia delle 5 tonnellate di CO2 equivalente (calcolate come il prodotto tra il peso del gas presente e il potenziale di riscaldamento globale tipico del gas o della miscela, noto come GWP).

Qualsiasi apparecchiatura che contiene gas fluorurati in quantità superiori alle 5 tonnellate di CO2 equivalente dovrà essere sottoposta a controlli periodici (si veda la successiva tabella che definisce le periodicità). Gli esiti di tali controlli andranno poi riportati in un apposito registro e i dati raccolti inviati successivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso una dichiarazione annuale da spedire telematicamente entro il 31 maggio di ogni anno.

CO2 equivalente

Cadenza dei controlli

Tra 5 e 50 tonnellate

Almeno ogni 12 mesi

Tra 50 e 500 tonnellate

Almeno ogni 6 mesi

Da 500 tonnellate

Almeno ogni 3 mesi

Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.

 

Si ricorda anche che gli operatori delle apparecchiature contenenti fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente devono assicurarsi che siano installati sistemi di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.

 

Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi è sanzionato pesantemente.

 

NB

Di seguito elenchiamo le apparecchiature soggette agli obblighi di controllo delle perdite

  • Apparecchiature fisse di refrigerazione
  • Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
  • Pompe di calore fisse
  • Apparecchiature fisse di protezione antincendio
  • Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
  • Commutatori elettrici
  • Cicli Rankine a fluido organico

Per avere ulteriori chiarimenti a riguardo, è possibile contattare il Settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Gianluca Barausse – tel. 0444 168339 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) .