L’accordo Stato/Regioni
L’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.
Premessa
La formazione di cui all’accordo Stato/Regioni, riguarda tutti i lavoratori ed è distinta da quella relativa a mansioni o all’uso di attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto di questo accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del medesimo decreto.
Definizione di “lavoratore” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008
“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione”
Definizione di “dirigente” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 81/2008
“Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”
Definizione di “preposto” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/2008
“Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i dirigenti
I dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i preposti
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Cosa prevede la normativa in relazione alla formazione per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti hanno facoltà (quindi non obbligo) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il centro formativo CESAR srl è l’unico soggetto di riferimento della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 960100 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Coloro che devono organizzare la formazione obbligatoria per i lavoratori, troveranno nel CESAR srl, una struttura competente, in grado di assistere le aziende nell’organizzazione del corso necessario, nel pieno rispetto delle indicazioni previste dalla normativa.
Nel file allegato vengono riportate tutte le informazioni riguardanti l’Accordo Stato/Regioni con riferimento alla formazione obbligatoria per i lavoratori, i preposti e i dirigenti.