Formazione all’utilizzo delle attrezzature. Scaduto il 12/03/2015 il termine per l’aggiornamento della formazione pregressa

Gli operatori che non hanno provveduto all’aggiornamento della formazione sulle attrezzature, entro il 12/03/2015, devono ripetere interamente il corso obbligatorio

Dalla data del 12/03/2013 l’operatore che utilizza una delle attrezzature riportate di seguito, deve essere in possesso della specifica abilitazione che può essere acquisita mediante l’effettuazione di  apposito corso di formazione con percorso teorico e pratico e con verifiche intermedie e finali di apprendimento. A seconda della tipologia di attrezzature è previsto uno specifico monte ore di formazione.

 

Con la Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell’11/03/2013, è stato chiarito che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22/02/2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

 

Riconoscimento formazione pregressa

 

L’Accordo Stato/Regione del 22/02/2012, entrato in vigore il 12/03/2013, prevede il riconoscimento della formazione pregressa. Nella sostanza i corsi effettuati alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti, per ciascuna tipologia di attrezzature, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:   

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;

b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica  di apprendimento.

 

Note sul mancato aggiornamento entro il 12/03/2015 della formazione pregressa

 

L’operatore che intendeva avvalersi del riconoscimento della formazione pregressa, che non ha provveduto ad effettuare l’apposito aggiornamento entro il 12/03/2015, secondo una rigida lettura della normativa dovrà ripetere l’intero percorso formativo, come se non avesse mai effettuato un precedente corso. Sembra peraltro che tali indicazioni verranno confermate con un apposita interpretazione o atto di indirizzo del Ministero del Lavoro o nell’ambito della Conferenza Stato Regioni.

 

In virtù di quanto sopra, sembra non reggere quanto ipotizzato da alcuni operatori che sostengono che il mancato aggiornamento, funzionale alla formazione (incompleta) effettuata in precedenza, comporta la sola sospensione della possibilità di utilizzo delle attrezzature in questione, fino all’effettiva implementazione del corso di aggiornamento sulle stesse.

 

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la specifica abilitazione degli operatori

 

Ferme restando le abilitazioni già previste da altre disposizioni legislative vigente, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono riportate nella tabella che segue:

a

Piattaforme di lavoro mobili elevabili

Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estendibile e da un telaio

b

Gru a torre

Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro

c

Gru mobile

Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità

d

Gru per autocarro

Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo

e

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

  1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello
  2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile
  3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile

f

Trattori agricoli e forestali

Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima di costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori

g

Macchine movimento terra

  1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettato principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg
  2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o con una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali
  3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico e lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
  4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore
  5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa di 4500 kg

h

Pompa per calcestruzzo

Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso

 

Informazioni possono essere chieste al Settore Sicurezza di Confartigianato Vicenza.