Firmato dal Ministro dell’ambiente il decreto che esclude dall’obbligo del SISTRI le imprese che occupano fino a dieci dipendenti

Le imprese produttrici iniziali di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) non sono obbligate ad aderire al SISTRI se occupano fino a 10 dipendenti. Slitta al 30 giugno 2014 l’obbligo del pagamento del contributo annuale

Firmato il 24/04/2014, dal ministro dell’ambiente Gianluca Galletti, il decreto che esclude dall’obbligo del SISTRI le imprese e gli enti che occupano fino a dieci dipendenti. E’ una vittoria di Confartigianato e delle associazioni di categoria che da anni si battono per ottenere semplificazioni in materia ambientale a favore delle piccole imprese. Il decreto è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma di fatto, si può affermare che finalmente sono state comprese le motivazione della forte avversità, da parte delle imprese, nei confronti del SISTRI. Di seguito si riporta il riepilogo dei contenuti del decreto.

 

QUALI SONO GLI ENTI E LE IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI

Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, sono riportatI di seguito:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato in fondo pagina).

Codice Civile – Articolo 2135 – Imprenditore agricolo

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere

b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo)

c) (rifiuti da lavorazioni industriali)

d) (rifiuti da lavorazioni artigianali)

e) (rifiuti da attività commerciali)

f) (rifiuti da attività di servizio)

h) (rifiuti derivanti da attività sanitarie).

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 152 del 2006;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato infondo pagina);

 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NON OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI

Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, o che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione per la fase del trasporto (previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

 

ONERI CONTRIBUTIVI PER L'ADESIONE AL SISTRI - ANNO 2014 – ENTRO IL 30 GIUGNO

I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. In fondo alla notizia si riporta la tabella con i contributi di iscrizione al SISTRI, per singola attività.

 

SOSTITUZIONE DISPOSITIVI

Per l’anno 2014 sono confermati i costi di sostituzione dei dispositivi:

Costo di sostituzione dispositivo USB:       € 40

Costo di sostituzione black box:                 € 250

Definizione di “dispositivo”: i dispositivi indicati all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’ambiente 17/12/2009, e cioè: il dispositivo per l’accesso in sicurezza al SISTRI (dispositivo USB) e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black box).

Definizione di “Titolare del/i dispositivo/i”: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria.

Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel decreto e utilizzare gli stessi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l’utilizzo e che non sia dovuto a vizio del funzionamento stesso. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la loro sostituzione sono a carico dei richiedenti.

COMUNICAZIONI AL SISTRI

Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla normativa, sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telefonico indicati sul sito www.sistri.it.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (che entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Articolo 183, comma 1, lettere aa) e pp)

"…

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima Parte quarta;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazione territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’Accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione."

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Articolo 184

"1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte quarta del presente decreto.

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

5-bis. I sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all’allegato 5 alla parte quarta del presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’articolo 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214, 216."

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI

 

PRODUTTORI

Addetti per unità locale

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 10

€ 120 (*)

€ 60 (*)

da 11 a 50

€ 180

€ 90

da 51 a 250

€ 300

€ 150

da 251 a 500

€ 500

€ 250

> 500

€ 800

€ 400

(*) se non appartenente ai soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, DM 09/07/2010

Il contributo è previsto anche nel caso di soggetti, che pur non essendo obbligati all’adesione al Sistri, decidono di aderirvi. Per questo motivo è stato quantificato il contributo per coloro che hanno meno di dieci addetti e per i rifiuti non pericolosi.

N.b.: Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

PER ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 50

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 60

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 60

 

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

IMPRENDITORI AGRICOLI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 30

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 50

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 50

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

€ 60

 

COMUNI DELLA CAMPANIA

Abitanti

Contributo rifiuti urbani

Inferiore 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 150

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 250

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 300

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 400

 

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Inferiore a 3.000 tonn.

€ 120

€ 60

 

 

 

 

 

€ 0

Superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.

€ 140

€ 70

Superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.

€ 180

€ 90

Superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.

€ 250

€ 125

Superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.

€ 350

€ 175

Superiore o uguale a 200.000 tonn.

€ 500

€ 250

 

TRASPORTATORI

 

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

€ 150

Fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo

Oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

Popolazione complessivamente servita autorizzata

Contributo Rifiuti Urbani

Inferiore a 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 70

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 125

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 175

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 250

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

 

Contributo Rifiuti Urbani

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

 

DISCARICHE (D1, D5, D12)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo inerti

< 1.000

€ 300

€ 150

€ 100

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

€ 200

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

€ 300

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

€ 500

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

€ 700

tra 100.000 e 250.000

€ 2.500

€ 1.200

€ 1.000

tra 250.000 e 1.000.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

 

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli

 

FRANTUMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

tra 100.000 e 250.000

€ 1.200

oltre 250.000

€ 1.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)

E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E GESTIONE ANAEROBICA (R3)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo  rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

CONSORZI

INTERMEDIARI

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA’ DI SERVIZI

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 2.500

€ 100

€ 100

 

 

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI

CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 100

€ 500

Note ai contributi

Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.