FINE DELLA MORATORIA ESTIVA

Dal 5 settembre ripartono i termini

La sospensione estiva dal 1.08.2025 al 4.09.2025, oltre alla sospensione dei termini per l’invio di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri Enti, opera anche per i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 (imposte dirette) e 54-bis D.P.R. 633/1972 (Iva) e formali di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (60 giorni), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (30 giorni).

I primi, ossia i controlli automatizzati e formali, prevedono un termine di versamento delle somme dovute di 60 giorni. Il precedente termine di 30 giorni è stato sostituito a cura del D.Lgs. 108/2024 a decorrere dalle comunicazioni elaborate dallo scorso 1.01.2025.

Per fare un esempio: se il contribuente riceve via PEC un avviso bonario ex art. 36-bis il 26.07.2025 ha tempo fino al 29.10.2025 per pagare le somme dovute (o la prima rata se decidesse di rateizzare), poiché:

Periodo

Conteggio in giorni

Dal 26.7.2025 al 31.7.2025

5 giorni

Dal 1.8.2025 al 4.9.2025

0 giorni (opera la sospensione “estiva”)

Dal 5.9.2025 al 30.9.2025

26 giorni

Dal 1.10.2025 al 29.10.2025

29 giorni

  • Data inserimento: 05.09.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6870