FATTURE TARDIVE 2025 E DETRAZIONE

Il 30 aprile rappresenta la data limite per recuperare l’imposta

Il 30.04.2026 rappresenta una scadenza che molti contribuenti rischiano di non tenere bene in considerazione. Non si tratta soltanto del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2025. C'è qualcosa di più, e di più importante: è il giorno entro cui il contribuente può ancora esercitare la detrazione Iva sulle fatture passive ricevute nel 2025 e non ancora annotate nel registro acquisti.

Decorsa tale data, la finestra si chiude, definitivamente, senza rimedi, secondo l'Agenzia delle Entrate.

Il quadro normativo si basa sugli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972. L'art. 19 è chiaro:

  • il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti nasce nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui quel diritto è sorto. Per le fatture del 2025, dunque, la scadenza è la dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025), da presentare entro il 30.04.2026. Prima della riforma del 2017, il termine era più ampio: la detrazione poteva essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Il D.L. 50/2017 ha drasticamente compresso quella finestra e da allora il margine è quello di un solo anno.
  • L'art. 25, nella versione riformata, introduce un doppio requisito che deve essere soddisfatto integralmente: la ricezione della fattura e la sua successiva annotazione nel registro Iva acquisti. Due passaggi sequenziali, non intercambiabili. L'esigibilità dell'imposta, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972, coincide, per le cessioni di beni mobili, con la consegna o la spedizione; per le prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con l'emissione della fattura. Nel sistema della fatturazione elettronica, la ricezione coincide con la consegna tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per le fatture cosiddette "messe a disposizione", il momento rilevante è la consultazione nell'area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi. Lo ha precisato la circolare 17.01.2018, n. 1/E.

Una volta che entrambe le condizioni si siano realizzate nel 2025, il contribuente dispone di 2 possibilità:

  • La prima è quella ordinaria: annotare la fattura nel registro Iva acquisti entro il 31.12.2025, con confluenza dell'Iva nelle liquidazioni periodiche dell'anno.
  • La seconda è una finestra di recupero: registrare la fattura nel 2026, ma in un sezionale separato, o sezione distinta, del registro acquisti, entro il 30.04.2026. Il sezionale non è una formalità: serve a isolare l'Iva del 2025 da quella corrente del 2026, evitando che le liquidazioni periodiche dell'anno in corso vengano alterate da operazioni di competenza passata. In entrambi i casi, l'imposta a credito va indicata nel quadro VF della dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025).

Ma cosa succede se nessuno dei 2 percorsi indicati in precedenza viene seguito?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 17.04.2025, n. 115 è netta: l'omessa annotazione nei termini equivale a rinuncia definitiva al diritto alla detrazione Iva. Non è un errore emendabile e non rappresenta una dimenticanza correggibile.

  • Data inserimento: 27.04.26
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 7154