Emanate dall'Autorità per l'energia le disposizioni per la vendita ai clienti finali di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile

L'obiettivo è quello di dare trasparenza al mercato dell'energia "verde"

L’Autorità per l’energia ha emanato la deliberazione 28/07/2011 - ARG/elt 104/11, riguardante “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”.

Con questa delibera l’Autorità affronta il problema della vendita ai clienti finali dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, che generalmente è più onerosa di quella derivante da fonti fossili. E’ questo un provvedimento positivo, in quanto si pone l’obbiettivo della massima trasparenza nei rapporti contrattuali fra fornitori e utenti finali e di garanzia che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più contratti di vendita. Peraltro è stata prevista anche un’apposita garanzia d’origine, che è il documento finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, e il termine “garanzia di origine, coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE. E’ stato inoltre precisata la definizione di energia da fonti rinnovabili: è l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La delibera è strutturata su 7 articoli che sviluppano vari aspetti della contrattazione in questione.

Anzitutto l’Autorità per l’energia ha approvato alcune definizioni importanti e fra queste:

Nei contenuti dell’articolo 2 della si coglie il senso della delibera:Il presente provvedimento si applica nel caso di contratti di vendita di energia rinnovabile. In particolare, il presente provvedimento definisce i requisiti che devono presentare tali contratti al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.”

 L’articolo 3.1 evidenzia nella parte iniziale cheOgni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto”

 L’articolo 5.1 precisa che “ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indica, nel proprio materiale promozionale e informativo  le caratteristiche delle medesime offerte. Infine ciascuna società di vendita precisa che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia.”

 All’articolo 5.3 viene riportato che “ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporta, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:

a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni relative al mix energetico dell’energia elettrica complessivamente venduta;

b) eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica venduta.”

 Le disposizioni previste dal provvedimento trovano applicazione per le offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall’1 ottobre 2011 e all’energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall’1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall’1 ottobre 2011.

  • Data inserimento: 30.08.11