Il D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus), entrato in vigore il 12 agosto 2026, interviene sulla disciplina IVA introducendo termini più ampi per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto.
L’articolo 12 del decreto porta infatti da uno a due anni il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione IVA, ampliando anche il periodo a disposizione per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
Una novità particolarmente rilevante riguarda inoltre le fatture “a cavallo d’anno”, vale a dire quelle relative a operazioni effettuate in un anno ma ricevute nell’anno successivo.
Detrazione IVA: il termine passa a due anni
Con la modifica introdotta dal D.Lgs. 148/2026, il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
L’ampliamento del termine non modifica, tuttavia, le condizioni sostanziali per l’esercizio della detrazione.
L’IVA deve essere detratta alle condizioni esistenti nel momento in cui il diritto è maturato.
Questo significa che il rinvio dell’esercizio della detrazione non permette di beneficiare di condizioni eventualmente più favorevoli intervenute negli anni successivi.
Se il diritto alla detrazione sorgesse nel 2027 con un pro rata del 20%, l’eventuale scelta di detrarre l’Iva nel 2029 non consentirà di applicare il pro-rata vigente nel 2029, poiché restano rilevanti le condizioni esistenti nel 2027.
Registrazione delle fatture di acquisto: si amplia il termine
Il D.Lgs. 148/2026 interviene anche sul termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
I documenti possono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
La nuova disciplina supera, inoltre, l’obbligo di registrare la fattura con riferimento all’anno nel quale è stata ricevuta.
Il termine per la registrazione viene quindi coordinato con il più ampio periodo previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Fatture a cavallo d’anno: come funziona la detrazione IVA
Particolare attenzione merita il caso delle fatture relative a operazioni effettuate in un anno ma ricevute nell’anno successivo.
Se una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2026 viene ricevuta nel 2027 ma prima della scadenza della dichiarazione IVA relativa al 2026, il contribuente può registrarla in un apposito sezionale del registro degli acquisti e portare l’IVA in detrazione direttamente nella dichiarazione IVA relativa al 2026.
In alternativa, la fattura può essere registrata nel corso del 2027 e l’imposta può essere detratta secondo le regole ordinarie, nel rispetto del nuovo termine biennale.
L’utilizzo dell’apposito sezionale permette quindi di imputare la detrazione all’anno di esigibilità dell’imposta, evitando che l’IVA relativa a operazioni riferite a un determinato esercizio confluisca necessariamente nella detrazione dell’anno successivo.
Esempio: fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027
Consideriamo una fattura relativa a un’operazione effettuata nel dicembre 2026 e ricevuta il 5 gennaio 2027.
Il contribuente potrà:
Le due possibilità consentono quindi di scegliere se ricondurre la detrazione alla dichiarazione annuale dell’anno di riferimento oppure esercitarla ordinariamente nell’anno di ricezione della fattura.
Le liquidazioni IVA periodiche non cambiano
L’estensione dei termini non modifica la disciplina delle liquidazioni IVA periodiche.
È importante distinguere questo aspetto dalla possibilità di imputare la detrazione all’anno precedente attraverso la dichiarazione annuale.
Ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata nel dicembre 2026 ma ricevuta il 10 gennaio 2027, non può essere utilizzata nella liquidazione IVA di dicembre 2026.
La fattura potrà invece, ricorrendone le condizioni, essere registrata nell’apposito sezionale e la relativa IVA potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2026.
La possibilità di ricondurre la detrazione all’anno precedente opera quindi in sede di dichiarazione annuale e non mediante la modifica della liquidazione periodica di dicembre.
Note di credito: più tempo anche per il recupero dell’IVA
L’estensione dei termini produce effetti anche sulle note di variazione in diminuzione.
Quando sussistono i presupposti previsti dalla normativa, il recupero dell’IVA attraverso la nota di credito potrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo all’evento che legittima la variazione, fatti salvi i casi per i quali la normativa prevede specifici limiti temporali.
Anche in questo caso assume quindi rilievo il momento in cui si verifica il presupposto che consente di effettuare la variazione.