Con la circolare n. 24/E del 2 agosto 2023 e con risposta ad interpello n. 396 del 27.7.2023 l’Agenzia ha esaminato e fornito importanti chiarimenti con riferimento ai crediti energetici previsti dalla normativa. Bonus energetici e cessazione dell’attività Con la risposta ad interpello n. 396 del 27 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso dell’utilizzo in compensazione dei crediti energetici nei casi di cessazione dell’attività. Dopo aver enunciato i soggetti aventi diritto ai crediti di imposta e le condizioni normativamente previste, l’Agenzia afferma che i crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa. Il documento si conclude affermando che, nonostante la cessazione dell’attività (il caso particolare riguardava una ditta individuale cessata al 31.12.2022), il contribuente potrà utilizzare in compensazione, entro i termini di utilizzo previsti dalla normativa, i crediti di imposta spettanti con i debiti correlati all’attività di impresa esercitata e non quelli riferiti alla sfera privata dell’imprenditore. Ritiene inoltre necessario che i crediti siano maturati quando l’impresa era attiva. Ne deriva che la compensazione dei crediti maturati potrà riguardare l’Iva dell’ultimo periodo di attività, i debiti verso l’Inps per lavoratori dipendenti ed i debiti verso l’Erario per i dipendenti. Crediti di imposta imprese “non energivore” 1° e 2° trimestre 2023 Credito relativo ai consumi relativi al 1° trimestre 2023 A favore delle “imprese non energivore” dotate di un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw la Finanziaria 2023 (Legge n. 197/2022 art. 1 comma 3) prevede credito di imposta pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per Kw/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. I chiarimenti contenuti nella circolare 24/E Le imprese “non energivore”, a differenza delle “energivore”, non possono beneficiare del credito di imposta relativo alla spesa per l’energia elettrica prodotta ed auto-consumata. Per le imprese non ancora costituite all’1.10.2019, il dato del parametro iniziale per la verifica dell’aumento risulta il seguente: valore medio del prezzo all’ingrosso (PUN) per il IV° trim. 2019 (euro/MWh) 48,11 valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) per il IV° trimestre 2019 (euro/MWh) 11,80 Per un importo complessivo (euro/MWh) 59,91 Per le imprese costituite successivamente al 31.12.2022, i benefici fiscali in trattazione non trovano applicazione. Credito relativo ai consumi relativi al 2° trimestre 2023 A favore delle “imprese non energivore” dotate di un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw il “Decreto Bollette” (D.L. n. 34/2022 art. 4 comma 3) prevede credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per Kw/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. I chiarimenti contenuti nella circolare 24/E Per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019, il dato del parametro iniziale per la verifica dell’aumento risulta il seguente: valore medio del prezzo all’ingrosso (PUN) per il I° trim. 2019 (euro/MWh) 59,46 valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) per il I° trimestre 2019 (euro/MWh) 9,80 Per un importo complessivo (euro/MWh) 69,26 I chiarimenti contenuti nella circolare 24/E comuni al 1° e 2° trimestre 2023 Nella citata circolare, l’Agenzia ribadisce che i crediti in esame non possono essere chiesti a rimborso. Con riferimento ai crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso al credito di imposta (incremento del 30% al netto di imposte e sussidi, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito di imposta riconosciuto per il trimestre precedente. Conferme della circolare 24/E Nella Circolare n. 24/E in esame l’Agenzia rammenta che i crediti d’imposta “energetici” concessi per il primo trimestre 2023 e il secondo trimestre 2023 sono utilizzabili da parte dell’impresa beneficiaria esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.12.2023. Come specificato dall’ Agenzia in precedenti documenti di prassi, l’utilizzo dei crediti per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede: la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi; l’apposizione del visto di conformità. Inoltre, i bonus in esame: non sono soggetti ai limiti di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI; non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP; non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese”; sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.