Corte di Cassazione – sentenza 11/09/2012 n. 34747 - Sicurezza sul lavoro - Decesso dell’operaio - Mancato uso dei guanti per proteggersi dalla rete elettrica

Sussistenza della responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve sempre controllare con attenzione che il proprio dipendente osservi le misure di sicurezza.

In seguito alla morte di un dipendente che, durante l’attività di preparazione di luminarie, il Tribunale, condannava i soci amministratori per il reato di omicidio colposo, poiché erano stati imprudenti e negligenti nell’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, e per la mancata adozione di precauzioni idonee a scongiurare eventi pericolosi. Il caso in questione ha evidenziato che il lavoratore, durante l’attività di verifica del corretto funzionamento dell’impianto, avrebbe dovuto utilizzare un tester anziché un cicalino, strumento risultato inadeguato per la sicurezza del lavoro che veniva svolto dall’elettricista (il lavoratore deceduto). La pronuncia del Tribunale è stata poi confermata in appello: secondo la Corte , il decesso dell’operaio avrebbe potuto essere evitato se il lavoratore fosse stato munito di guanti isolanti, non avesse utilizzato strumenti inadatti per testare le lampadine, non avesse lavorato su un impianto sotto tensione e inoltre se fossero stati predisposti i dispositivi di sicurezza idonei a interrompere l’erogazione dell’energia elettrica in caso di dispersione della stessa.

La causa arrivata poi in Cassazione, ha visto il rigetto del ricorso del datore di lavoro e ha confermato il ragionamento fatto dal Giudice d’appello, visto che i conduttori dell’impianto erano sprovvisti del rivestimento isolante adeguato alla situazione. Inoltre incide anche il fatto che il lavoratore lavorasse senza i guanti isolanti, che avrebbero con buona probabilità, impedito la folgorazione nel caso di contatto delle mani con la corrente elettrica. Nella sostanza le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono funzionali a garantire la sua incolumità anche nelle ipotesi in cui, per motivi diversi, questi si venga a trovare in una situazione di pericolo, come nel caso in questione. La Corte ribadisce con la sua decisione che il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Si tratta quindi, per il datore di lavoro di attivare continui controlli, affinché i lavoratori rispettino le norme e si adeguino alle misure da esser previste e non le trascurino in alcuna maniera.

La sentenza sostanzialmente ribadisce concetti consolidati ancora con la Sentenza 6168 del 1989, con la quale venne sancito che, al fine di escludere la responsabilità per reati colposi, non è sufficiente che i soggetti garanti (in questo caso i soci amministratori) impartiscano le direttive, ma devono controllarne con prudente e continua diligenza la puntuale osservazione.

  • Data inserimento: 29.03.13