CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO D.L. SOSTEGNI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE

Superato il problema degli scarti nei casi di attività in precedenza condotte da altre partite Iva

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito una nuova versione delle istruzioni per tener conto delle situazioni in cui il contribuente ha proseguito l’attività precedentemente svolta da altro soggetto.

La modifica prevede che i contribuenti che:

  • hanno attivato una partita Iva dopo il 31 dicembre 2018
  • per proseguire l’attività in precedenza condotta da altro soggetto giuridico (ad esempio, acquisto e conferimenti di azienda, trasformazioni da ditta individuale a società e/o viceversa, ecc.)

dovranno compilare diversamente il modello per la richiesta del contributo.

In questi casi, oltre a indicare il proprio codice fiscale, dovranno: 

  • barrare la casella «Erede che prosegue l’attività del de cuius» e
  • riportare, nel campo «Codice fiscale del de cuius», la partita Iva del soggetto confluito, ossia quella del soggetto dante causa di cui, chi presenta l’istanza, prosegue l’attività d’impresa.

Se le operazioni di riorganizzazione sono state correttamente comunicate con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, tale compilazione dovrebbe permettere all’Agenzia delle entrate i controlli sulle diverse posizioni e, quindi, lo sblocco delle istanze al momento non lavorate (scartate).

Pertanto, anche in relazione al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni 2 che prevede l’erogazione “in automatico” di un nuovo contributo di pari importo di quello riconosciuto con il D.L. Sostegni 1, occorre ripresentare entro il prossimo 28 maggio 2021 le istanze che presentano tali casistiche.

Per il momento, per i casi di “sospensione” che oramai sono tali da molti giorni, non è stata prevista una soluzione alternativa.

  • Data inserimento: 24.05.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4880