Le legge n. 190/2014 (istitutiva del nuovo regime forfettario) prevede che i costi sostenuti dai contribuenti non sono deducibili dal reddito di impresa. Il particolare meccanismo di forfetizzazione dei costi stabilito dalla norma, prevede infatti la loro determinazione forfettaria mediante l’applicazione di coefficienti differenziati in base all’attività svolta contenuti nell’allegato 4 della suindicata Legge.
La particolarità per la deduzione dei contributi previdenziali
Come unica deroga al predetto principio generale di irrilevanza dei costi, la normativa prevede la deducibilità dei contributi ma solo di quelli che rispettano le seguenti caratteristiche:
Tale seconda affermazione porta ad escludere la deduzione dei contributi che non siano versati “obbligatoriamente” quali, ad esempio, quelli versati a fondi integrativi oppure quelli versati per il riscatto della laurea.
Rimangono quindi deducibili i contributi dovuti a seguito di iscrizione nelle gestioni Inps (artigiani -commercianti – gestione separata) a cui si aggiungono anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non fiscalmente a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Qualora il reddito forfettario non sia capiente per l’intera deduzione dei contributi versati, l’eventuale eccedenza potrà essere dedotta dagli ulteriori redditi (se presenti) tassati ad Irpef ordinaria.
Le modalità agevolate di determinazione dei contributi previdenziali dovuti dal contribuente artigiano in regime forfettario
Nella determinazione dei contributi dovuti, i contribuenti in regime forfettario (se iscritti nella gestione artigiani) possono beneficiare anche di due misure agevolative; la prima a regime, la seconda limitata al periodo d’imposta 2025: