Contrattazione Regionale: siglato il rinnovo del CCRL per l’area Alimentazione-Panificazione.

Sottoscritti in data 13 maggio 2015 il Contratto collettivo regionale di lavoro per l’Area Alimentazione e Panificazione artigianato e il Protocollo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale di cucina dei ristoratori.

Confartigianato del Veneto e le sigle sindacali CGIL CISL e UIL regionali di settore hanno sottoscritto il 13 maggio u.s. l’Accordo Regionale di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i settori artigiani dell’alimentazione e della panificazione ed un Protocollo concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale di cucina dei ristoratori.

 

Il nuovo contratto collettivo, regionale decorre dal 13 maggio 2015 e avrà validità fino al 31 maggio 2018. Esso si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:

  • delle imprese artigiane del settore alimentare;
  • delle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
  • delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla qualifica e dal numero dei dipendenti

 

Il c.d. “Protocollo Ristoratori” è una novità importante per il settore in quanto permette l’applicazione della sezione artigiana del CCNL Area Alimentazione-Panificazione anche al personale di cucina presente nelle aziende di ristorazione (con numero di dipendenti inferiore a 15) iscritte ad una delle associazioni artigiane firmatarie il CCRL. In pratica le aziende di ristorazione con meno di 15 dipendenti iscritte a Confartigianato potranno applicare le norme contenute nella sezione artigiana del CCNL per regolamentare i rapporti di lavoro con il personale di cucina alle loro dipendenze, anche se precedentemente agli stessi veniva applicata la disciplina del CCNL Terziario/Servizi.

Per poter procedere all’armonizzazione del trattamento economico-normativo in essere in azienda con la normativa artigiana, in questa prima fase è previsto un intervento diretto delle OO.SS regionali di categoria per la stipula dell’accordo di armonizzazione.

 

Il CCRL si compone di una sezione comune contenente disposizioni applicabili a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione dello stesso e di tre sezioni speciali riguardanti rispettivamente le aziende artigiane del settore alimentazione, le aziende non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e le aziende del settore panificazione.

Rimandando al testo integrale del contratto, allegato in calce alla presente notizia, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:

 

Parte Comune: le disposizioni contenute nella “Parte comune” possono essere applicate esclusivamente dalle aziende in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

1. Viene introdotta a decorrere dal 1° giugno 2015 la gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro (punto 10). In sostanza, le imprese potranno realizzare l’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) come media nell’arco temporale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno). L’azienda potrà attivare tale gestione dell’orario per un periodo inferiore o pari a sei mesi oppure per un periodo superiore ai 6 mesi. In tale seconda ipotesi dovrà essere sottoscritto un apposito accordo con i dipendenti e/o RSA ed essere inviata una specifica informativa alla Commissione paritetica istituita presso EBAV. La medesima procedura dovrà essere adottata anche in caso di prolungamento del periodo di ricorso alla “variabilità plurimensile” oltre i sei mesi (se l’azienda ha optato in origine per la soluzione inferiore o pari a sei mesi).

2. Si prevede che nel caso di costituzione della banca ore individuale siano accantonate (punto 9):

  • 32 ore di permessi relativi alle festività soppresse (art. 28 CCNL);
  • 16 ore di permessi retribuiti ex art 22 CCNL;
  • quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica
  • quote orarie per le festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni.

Al 30 giugno di ogni anno il saldo fra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore. Le ore eccedenti saranno liquidate con la busta paga del successivo mese di luglio, salva intesa fra lavoratore ed azienda per la fruizione delle relative ore a titolo di permessi o ferie.

3. Nelle ipotesi di intensificazione dell’attività lavorativa, espressamente tipizzate dal CCRL (punto 12), è possibile adottare un’ulteriore modalità gestionale dell’orario di lavoro, secondo la quale la durata massima dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

 

4. Contratto part-time & Contratto part-time con orario sperimentale (PTOS).

Il CCRL specifica i termini “fine settimana”, “vacanze natalizie e pasquali”, “periodi delle ferie estive e natalizie” al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni in materia di apposizione delle clausole flessibili ed elastiche al contratto di lavoro part-time di cui all’art. 37 del CCNL.

 

Inoltre, il contratto collettivo regionale contempla una nuova fattispecie di contratto a tempo parziale c.d. PTOS, aggiuntiva a quella disciplinata dal CCNL.

 

A decorrere dal 13 maggio 2015, con riferimento alle nuove assunzioni, è possibile stipulare in forma scritta un contratto part-time con oggetto una prestazione lavorativa di durata non inferiore all’equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell’arco del mese (non meno di 16 ore mensili). In ogni caso, i rapporti di apprendistato non possono essere instaurati con tale tipologia di part-time.

La norma contrattuale consente la modulazione delle clausole elastiche e delle clausole flessibili in modo da aumentare la prestazione di lavoro inizialmente concordata e/o distribuirla diversamente fino a coprire tutte le giornate lavorative del mese, previo accordo con il lavoratore. Inoltre, in caso di disponibilità alla sottoscrizione delle clausole elastiche/flessibili, è prevista la corresponsione al lavoratore di una indennità su base mensile, non frazionabile, avente gli importi seguenti:

  • 100 euro annui nel caso di apposizione di entrambe le clausole;
  • 50 euro annui in caso di apposizione di una sola clausola.

L’azienda dovrà operare il versamento della quota intera ad EBAV, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte nel mese.

5. Contratto a tempo determinato stagionale: il CCRL contempla ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale rispetto a quelle già indicate dall’art. 39 del CCNL.

 

Sezioni speciali

1. Per entrambi i settori (Alimentazione e Panificazione) viene ripristinato l’EET a decorrere dal 1 novembre 2015 per gli anni 2015, 2016 e 2017, con previsione di eventuale proroga negli anni 2019 e 2020, nel caso di mancato rinnovo del CCRL entro il 31 ottobre 2018. Tale premio sarà corrisposto per le ore effettivamente lavorate a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio) in forza durante il periodo di riferimento per almeno 6 mesi nel proprio settore. Tale elemento non viene corrisposto agli apprendisti. L’EET non si applica alle aziende non artigiane del settore alimentazione.

2. Il premio di produttività, di importo diversificato a seconda del settore di appartenenza, sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data del 13 maggio 2015 e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, a partire dal mese di giugno 2015 e fino ad ottobre 2015. Il premio non sarà erogato a quei lavoratori con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno-ottobre 2015, per cause che non danno diritto alla retribuzione e per tutto il periodo di sospensione. Il premio di produttività non viene corrisposto agli apprendisti. Il premio di produttività non si applica alle aziende non artigiane del settore alimentazione.

3. Alle aziende non artigiane del settore alimentazione si applicano tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle OO.AA. e dalle OO.SS. Venete. In particolare, sarà applicabile la normativa riguardante l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca contenuta nell’AI Regionale del 13 marzo 2013.

4. Dal 1 luglio 2015 è previsto un aumento delle quote di contribuzione per il secondo livello EBAV. I nuovi importi delle quote a carico azienda e a carico lavoratori per singolo settore saranno i seguenti:

 

Settore

Quota impresa

Quota lavoratore

Alimentazione (az. Artigiane)

9,00

2,00

Alimentazione (az. Non Artig)

2,27

0,57

Panificazione

7,12

1,38

 

5. Nuove prestazioni II livello EBAV

  • Per le aziende artigiane del settore alimentazione è prevista l’istituzione, a partire dal 2017, di due nuove prestazioni destinate rispettivamente ad incentivare l’iscrizione ai fondi negoziali di previdenza complementare ed al sostegno delle famiglie con genitori di età superiore agli 80 anni.
  • Per le aziende non artigiane del settore alimentazione soggette alla disciplina in materia di integrazione salariale le quote versate saranno destinate l’istituzione di una prestazione destinata ai lavoratori in caso di CIGO per una durata massima di tre mesi e pari ad € 9,00 per ogni giornata effettiva di CIGO.
  • Per le aziende non artigiane del settore alimentazione non soggette alla disciplina in materia di integrazione salariale le quote versate saranno destinate all’erogazione dei trattamenti previsti in caso di sospensione per mancanza di lavoro e disciplinati dagli accordi interconfederali regionali.

 

Allegato alla notizia online il testo del nuovo CCRL.

  • Data inserimento: 22.05.15