BONUS RISTRUTTURAZIONE 50% PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE NEL 2025

Nel 2025 il bonus ristrutturazione sale al 50% per chi ristruttura la prima casa. Requisiti, immobili ammessi, soggetti beneficiari e novità fiscali

Cos’è il bonus ristrutturazione 50% per l’abitazione principale

Nel 2025 è possibile accedere a una detrazione IRPEF del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico o miglioramento sismico, se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e chiarita dalla Circolare 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione riguarda le seguenti spese:

  • ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR);
  • interventi di efficientamento energetico (ecobonus ordinario);
  • lavori antisismici (sismabonus ordinario).

 Aliquote previste:

  • 50% per spese sostenute nel 2025;
  • 36% per spese sostenute nel 2026-2027.

 Chi ha diritto al bonus del 50%: soggetti ammessi

Possono accedere al bonus ristrutturazione maggiorato solo i soggetti che, al momento dell’inizio dei lavori o del primo pagamento, possiedono un diritto reale sull’immobile. Sono inclusi:

  • proprietario;
  • nudo proprietario;
  • usufruttuario;
  • titolare del diritto di uso, abitazione o superficie.

 Soggetti esclusi dal bonus 50%:

  • inquilini (conduttori);
  • comodatari;
  • familiari conviventi;
  • promissari acquirenti (anche se già in possesso).

 Requisito dell’abitazione principale: quando deve esserci

L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale alla fine dei lavori. Non è richiesta la residenza già all’avvio degli interventi.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, è sufficiente stabilire la residenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si inizia a usare la detrazione.

Definizione di abitazione principale

L’immobile in cui il contribuente (o un familiare) dimora abitualmente, come indicato nell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Lavori ammessi anche su pertinenze e parti comuni

Il bonus 50% si applica anche a:

  • pertinenze (es. box auto, cantine), se già collegate all’abitazione principale all’inizio dei lavori;
  • parti comuni condominiali, purché l’unità immobiliare del singolo condomino sia destinata ad abitazione principale.

 Rientrano anche:

  • condomìni minimi (es. bifamiliari),
  • edifici con più unità ma un solo proprietario.

L’amministratore di condominio non è tenuto a verificare i requisiti soggettivi; sarà il contribuente a indicare correttamente la detrazione in dichiarazione.

Familiari: quando è ammessa la detrazione su casa abitata da un parente

Il bonus 50% è riconosciuto anche se nell’immobile dimora un familiare, a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) dello stesso non abbia un’altra abitazione principale. In sostanza, per poter agevolare come abitazione principale la casa in cui dimora un familiare, il beneficiario deve avere dimora in un’altra casa (ad esempio detenuta in locazione o di proprietà di un altro familiare).

I familiari ammessi sono:

  • coniuge;
  • figli;
  • genitori;
  • altri parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado.

Bonus acquisti: detrazione 50% anche per immobili acquistati

Il bonus 50% si applica anche in caso di acquisto di:

  • immobili ristrutturati da impresa (art. 16-bis, co. 3, TUIR);
  • immobili con sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, DL 63/2013);
  • box auto pertinenziali (art. 16-bis, co. 1, lett. d, TUIR).

In questi casi, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine della dichiarazione dei redditi riferita all’anno di prima fruizione della detrazione.

Cambio residenza o vendita: cosa succede al bonus

La perdita del requisito di abitazione principale non fa decadere la detrazione già in corso. Anche in caso di:

  • cambio di residenza;
  • vendita dell’immobile

la detrazione resta valida. L’eventuale nuovo proprietario potrà continuare a usufruire del beneficio, a condizione che l’immobile fosse abitazione principale del precedente beneficiario alla fine dei lavori.

 

 

 

  • Data inserimento: 23.06.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6795