BONUS ACQUA POTABILE

Definite le regole operative

Nella Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), il Legislatore, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha previsto il riconoscimento, per il 2021 e il 2022, di un credito d’imposta, c.d. “Bonus acqua potabile”, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • sistemi di filtraggio;
  • mineralizzazione;
  • raffreddamento;
  • addizione di anidride carbonica alimentare E290

per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Con il Provvedimento 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame denominato “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” mediante il quale i soggetti interessati, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, comunicano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno precedente.

Quindi, per le spese sostenute nell’anno 2021, sarà possibile inoltrare la comunicazione nel mese di febbraio 2022.

Ambito soggettivo

L’agevolazione risulta interessante in quanto è rivolta ad un’ampia platea di soggetti; il credito è infatti fruibile da:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
  • soggetti esercenti attività d’impresa;
  • professionisti;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

che sostengono spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Ammontare del credito di imposta spettante

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute annualmente a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, fino ad un importo massimo pari a:

  • € 1.000, con riferimento a ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche “private” (non esercenti attività economica);
  • € 5.000 con riferimento a ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per tutti gli altri soggetti.

Il nuovo credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso, oppure in compensazione tramite il mod. F24;
  • da tutti gli altri soggetti, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà definita la percentuale di spettanza del credito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate con una successiva Risoluzione istituirà un apposito codice tributo e fornirà le istruzioni per la corretta compilazione del mod. F24.

Il credito di imposta in esame non è soggetto al limite alla compensazione pari a € 700.000 annui, aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera del D.L. Sostegni-bis.

  • Data inserimento: 06.09.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4994