Area Moda – Chimica: Rinnovo CCNL per le Piccole e Medie Imprese industriali

Il 21.10.2025 è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL per le PMI dei settori afferenti ai comparti Moda e Chimica.

Il 21 ottobre 2025 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica e Confartigianato Ceramica, assieme alle altre Associazioni Datoriali dell’artigianato hanno sottoscritto con Filctem – CGIL, Femca – CISL e Uiltec - UIL l’Accordo di rinnovo del CCNL per le imprese non artigiane dei settori Moda, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, Ceramica e Terzo Fuoco (cod. CNEL V750), scaduto il 31 dicembre 2022.

Il CCNL si applica ai lavoratori e alle lavoratrici:

  • delle piccole e medie imprese industriali fino a 249 dipendenti dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli penne, spazzole e pennelli;
  • delle piccole imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori chimica e accorpati, gomma, plastica, abrasivi, ceramica e vetro;
  • delle piccole e medie imprese industriali fino a 249 dipendenti del settore decorazione piastrelle in terzo fuoco.

Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione, fatte salve specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

Di seguito una sintesi dei contenuti del nuovo contratto.

Quanto agli Istituti della parte normativa del CCNL, nel far rinvio al testo dell’Accordo, si segnalano interventi in materia di:

Settore tessile – abbigliamento – calzature – pelli e cuoio – occhiali – giocattoli – penne, spazzole e pennelli

  • Periodo di prova
  • Contratto a termine (condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato)
  • Dimissioni di fatto o per fatti inconcludenti
  • Malattia
  • Permessi art. 33 Legge 104/1992 – fruizione ad ore
  • Congedo di paternità obbligatorio: dal 1° novembre 2025 il congedo di cui all’art. 27 bis D.lgs. 151/2001 è incrementato di un giorno retribuito a carico azienda
  • Congedo parentale: dal 1° novembre 2025 l’indennità definita nella misura del 30% della retribuzione prevista dall’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 è integrata dall’impresa fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, ad esclusione dei periodi in è prevista per legge un’indennità superiore al 30%
  • Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
  • Banca ore solidale
  • Ferie

Settori chimica e settori accorpati – gomma – plastica – abrasivi – ceramica e vetro

  • Contratto a termine (condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato)
  • Contratto a tempo parziale
  • Dimissioni di fatto o per fatti inconcludenti
  • Banca ore solidale
  • Malattia
  • Permessi art. 33 Legge 104/1992 – fruizione ad ore
  • Congedo di paternità obbligatorio: dal 1° novembre 2025 il congedo di cui all’art. 27 bis D.lgs. 151/2001 è incrementato di un giorno retribuito a carico azienda
  • Congedo parentale: dal 1° novembre 2025 l’indennità definita nella misura del 30% della retribuzione prevista dall’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 è integrata dall’impresa fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, ad esclusione dei periodi in è prevista per legge un’indennità superiore al 30%.

Settore decorazione piastrelle in terzo fuoco

  • Contratto a termine (condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato)
  • Dimissioni di fatto o per fatti inconcludenti

Quanto alla parte economica, per i lavoratori dipendenti dei vari settori interessati dal rinnovo sono previsti specifici e diversi aumenti retributivi, a cui si aggiunge l’erogazione di un importo “una tantum” a copertura del periodo di carenza contrattuale. Di seguito il dettaglio.

Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento – calzature – pelli e cuoio – occhiali – giocattoli – penne, spazzole e pennelli l’aumento salariale è di 200 euro a regime per i lavoratori inquadrati al 4° Livello, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:

  • 125 euro dal 1° gennaio 2026
  • 30 euro dal 1° agosto 2026
  • 45 euro dal 1° novembre 2026

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 850,00 da erogarsi in quattro scadenze:

  • 75 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025
  • 350 euro con la retribuzione del mese di novembre 2025
  • 150 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2025
  • 275 euro con la retribuzione del mese di aprile 2026

Per la Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori chimica e settori accorpati, plastica, gomma, abrasivi, ceramica, vetro l’incremento salariale è di 191 euro a regime per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:

  • 145 euro dal 1° gennaio 2026
  • 30 euro dal 1° agosto 2026
  • 16 euro dal 1° novembre 2026

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 1040,00 da erogarsi in quattro scadenze:

  • 90 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025
  • 430 euro con la retribuzione del mese di novembre 2025
  • 180 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2025
  • 340 euro con la retribuzione del mese di aprile 2026

Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco l’incremento salariale è di 150 euro a regime per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:

  • 80 euro dal 1° gennaio 2026
  • 40 euro dal 1° agosto 2026
  • 30 euro dal 1° novembre 2026

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 490,00 da erogarsi in quattro scadenze:

  • 40 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025
  • 205 euro con la retribuzione del mese di novembre 2025
  • 80 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2025
  • 165 euro con la retribuzione del mese di aprile 2026

L’importo una tantum definito per i diversi settori è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (CIGO) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 21.10.2025 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dall’importo una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2025.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 21.10.2025.

Le tabelle retributive aggiornate con i nuovi aumenti, per ogni livello di inquadramento e per singoli settori, saranno oggetto di uno specifico verbale di intesa che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

  • Data inserimento: 24.10.25