Il 21 ottobre 2025 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica e Confartigianato Ceramica, assieme alle altre Associazioni Datoriali dell’artigianato hanno sottoscritto con Filctem – CGIL, Femca – CISL e Uiltec - UIL l’Accordo di rinnovo del CCNL per le imprese non artigiane dei settori Moda, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, Ceramica e Terzo Fuoco (cod. CNEL V750), scaduto il 31 dicembre 2022.
Il CCNL si applica ai lavoratori e alle lavoratrici:
Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto.
Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione, fatte salve specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Di seguito una sintesi dei contenuti del nuovo contratto.
Quanto agli Istituti della parte normativa del CCNL, nel far rinvio al testo dell’Accordo, si segnalano interventi in materia di:
Settore tessile – abbigliamento – calzature – pelli e cuoio – occhiali – giocattoli – penne, spazzole e pennelli
Settori chimica e settori accorpati – gomma – plastica – abrasivi – ceramica e vetro
Settore decorazione piastrelle in terzo fuoco
Quanto alla parte economica, per i lavoratori dipendenti dei vari settori interessati dal rinnovo sono previsti specifici e diversi aumenti retributivi, a cui si aggiunge l’erogazione di un importo “una tantum” a copertura del periodo di carenza contrattuale. Di seguito il dettaglio.
Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento – calzature – pelli e cuoio – occhiali – giocattoli – penne, spazzole e pennelli l’aumento salariale è di 200 euro a regime per i lavoratori inquadrati al 4° Livello, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 850,00 da erogarsi in quattro scadenze:
Per la Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori chimica e settori accorpati, plastica, gomma, abrasivi, ceramica, vetro l’incremento salariale è di 191 euro a regime per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 1040,00 da erogarsi in quattro scadenze:
Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco l’incremento salariale è di 150 euro a regime per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti 3 decorrenze:
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 settembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (21 ottobre 2025), verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari ad euro 490,00 da erogarsi in quattro scadenze:
L’importo una tantum definito per i diversi settori è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (CIGO) nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data del 21.10.2025 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dall’importo una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2025.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 21.10.2025.
Le tabelle retributive aggiornate con i nuovi aumenti, per ogni livello di inquadramento e per singoli settori, saranno oggetto di uno specifico verbale di intesa che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.