Area Moda - Chimica: contratto collettivo regionale di lavoro.

Illustrazione delle novità introdotte dal nuovo CCRL unificato per i settori TAC, Chimica, Gomma Plastica e Vetro sottoscritto il 26 marzo 2026.

Il 26 marzo 2026 è stato sottoscritto il nuovo CCRL unificato per le imprese artigiane operanti nei settori moda e chimica. L’intesa rappresenta un passaggio significativo nel processo di semplificazione e razionalizzazione della contrattazione regionale, introducendo un contratto unico che accorpa numerosi comparti produttivi, tra cui tessile, abbigliamento, calzature, occhialeria, lavanderie, giocattoli, chimica, gomma, plastica e vetro. Per i citati settori, l’accordo integrativo assorbe e sostituisce integralmente le disposizioni del CCRL 16 dicembre 2016 per il sistema Tessile Moda e del CCRL 9 febbraio 2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, da ultimo prorogati fino al 28 febbraio 2026 con l’accordo del 19 febbraio 2025. Rimangono invece esclusi dall’ambito di applicazione i settori della ceramica e della concia, che continuano ad essere regolati da una disciplina contrattuale autonoma.

Il CCRL decorre dal 1° marzo 2026 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2028, salvo diversa decorrenza per alcuni istituti contrattuali. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.

L’accordo si compone di una parte comune contenente disposizioni applicabili a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione dello stesso e di due sezioni speciali riguardanti rispettivamente: a) le imprese artigiane dei settori TAC, Pulitintolavanderie e Occhialeria; b) le imprese artigiane dei settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro.

Rimandando alla lettura del testo contrattuale, si illustrano le principali novità introdotte.

Parte comune

Con riferimento agli istituti in materia di orario di lavoro, con riguardo alle imprese artigiane iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto):

  • è riproposto il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore - art. 8), già previsto dai precedenti CCRL 14.12.2016 per il Sistema Moda e 9.02.2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, il quale è reso facoltativo e non più obbligatorio;
  • viene disciplinato l’istituto della variabilità plurimensile dell’orario di lavoro (art. 9), che consente, previo accordo scritto tra impresa e lavoratore interessato, di realizzare l’orario contrattuale settimanale previsto dal CCNL, pari a 40 ore nel caso di full-time o sulla base dell’orario pattuito in caso di part-time, come media in un arco temporale plurimensile non superiore a 12 mesi.

In riferimento agli artt. 39 e 40 del CCNL, la durata massima dell’orario di lavoro (art. 11) è fissata in 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Quanto agli istituti normativi inerenti al mercato del lavoro, alle imprese artigiane iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto), il CCRL (art. 13) riconosce una deroga al numero massimo di assunzioni con contratto a termine rispetto alle previsioni del CCNL. Al fine di favorire l’inserimento di particolari categorie di soggetti svantaggiati, i contratti a tempo determinato conclusi con: a) soggetti in mobilità; b) disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali; c) lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017, sono esenti dal limite di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. 81/2015 e s.m.i. nei seguenti limiti numerici:

  • 2 contratti a termine per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) da intendersi aggiuntivi rispetto al numero di 3 contratti a termine previsto dal CCNL (art. 69 lett. b);
  • 3 contratti a termine per le imprese che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) da intendersi aggiuntivi rispetto al rapporto 1:2 previsto dal CCNL (art. 69 lett. b).

L’art. 14 disciplina il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015. Durante tutto il periodo di apprendistato tali lavoratori godono del trattamento economico calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL con applicazione della percentuale più alta definita dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%).  Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi, si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita (servizio A61 EBAV).

In merito agli istituti normativi in ambito sociale è introdotta la banca ore solidale (art. 10) attivabile dalle imprese a favore dei lavoratori e delle lavoratrici per assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza e di estendere tale istituto anche nei confronti del lavoratore stesso nel caso di grave malattia o per assistenza del coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex legge n. 53/2000.

In materia di previdenza complementare è introdotto, con riguardo a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del contratto, il contributo contrattuale veneto (art.19), quale strumento diretto ad incentivare l’adesione piena dei lavoratori alla previdenza integrativa, ossia mediante conferimento del TFR, ad un Fondo pensione negoziale del comparto artigiano (Solidarietà Veneto o Fon.Te).

Hanno diritto al contributo contrattuale a carico del datore di lavoro i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti, ma esclusi gli apprendisti “duali”) che, in data successiva al 26 marzo 2026, decidono di aderire con conferimento del TFR ad uno dei Fondi pensione negoziali dell’artigianato (Solidarietà Veneto o Fon.Te). Il medesimo contributo spetta anche in favore dei lavoratori che alla data del 26 marzo 2026 risultano già iscritti ad uno dei due Fondi menzionati.

Il contributo contrattuale a previdenza complementare si affianca al confermato istituto della quota di adesione contrattuale introdotto dai precedenti contratti integrativi del 14.12.2016 per il Sistema Moda e del 9.02.2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, da ultimo prorogato fino al 28 febbraio 2026 con l’accordo del 19 febbraio 2025.  

I due istituti sono fra loro alternativi nei termini di seguito descritti.

Le imprese continuano a versare in favore di operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) la quota di adesione contrattuale secondo gli importi e le modalità di versamento definiti dagli artt. 23 (imprese TAC) e 27 (imprese Chimica, Gomma, Plastica e Vetro) del CCRL. Al riguardo, il nuovo CCRL nulla modifica rispetto alla disciplina contemplata dai precedenti contratti integrativi del 14.12.2016 per il Sistema Moda e del 9.02.2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro (versamento per 12 mensilità tramite B01 EBAV – no versamento se imponibile fiscale inferiore a 300 euro).

Tuttavia, per i dipendenti che decidono di conferire il TFR ad uno dei Fondi pensione negoziali dell’artigianato l’impresa cessa di versare la quota di adesione contrattuale, sostituita dal contributo contrattuale percentualizzato a decorrere dal mese successivo a quello di adesione al Fondo pensione scelto.

Il CCRL fissa la misura del contributo contrattuale nelle seguenti aliquote:

  • 1,8% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR per le imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pulitintolavanderie, occhialeria – ottica, bambole e giocattoli;
  • 2,00% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR per le imprese dei settori chimica, gomma, plastica e vetro.

Quanto alla decorrenza del versamento del contributo contrattuale:

  • per i lavoratori che si iscrivono al Fondo negoziale dopo il 26 marzo 2026: dal mese successivo a quello di iscrizione al Fondo. Da tale periodo paga cessa il versamento dell’importo mensile di adesione contrattuale;
  • per i lavoratori già iscritti al Fondo negoziale alla data del 26 marzo 2026: da aprile 2026. Da tale periodo paga cessa il versamento dell’importo mensile di adesione contrattuale.

Il versamento del contributo contrattuale, in quanto sostitutivo della quota di adesione contrattuale, è sempre dovuto dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore decida di attivare la contribuzione a proprio carico. Quindi, il lavoratore (iscritto o che si iscriverà al fondo pensione del comparto artigiano) ha diritto a ricevere il contributo contrattuale a carico azienda in presenza di adesione al Fondo pensione negoziale artigiano con il solo conferimento del TFR. Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo a carico ditta (1%) previsto dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica (art. 25 CCNL). In altre parole, nel caso in cui il dipendente decida di versare, in aggiunta al TFR, il contributo a proprio carico (1%), la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà sempre pari a quanto previsto dal CCRL, cioè 1,8% o 2% (no 1%) a seconda del settore di appartenenza. Allo stesso modo, qualora il dipendente volesse versare la contribuzione a proprio carico con una aliquota più elevata rispetto a quella fissata dal CCNL (1%), la misura del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro sarà sempre pari a quella definita dal CCRL.

Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo, senza il passaggio tramite Ebav (no versamento tramite B01).

Ancora in materia di quota di adesione contrattuale, l’accordo conferma la quota di € 2,50 a carico dell’impresa di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato per le posizioni individuali dei lavoratori non iscritti agli stessi con il TFR a cui sono destinati gli importi a titolo di adesione contrattuale. Viene anticipata a gennaio (da marzo) la scadenza entro cui effettuare il versamento dell’importo con il B01 EBAV. Il versamento avviene, quindi, in un’unica soluzione unitamente alle quote destinate alla bilateralità con il B01 di competenza del mese di gennaio di ogni anno (dal 2027). Per i lavoratori che verranno assunti dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre di ogni anno la quota sarà versata unitamente al B01 relativo al mese di assunzione.

La quota relativa all’anno 2026 va versata con il B01 di competenza del mese di marzo. Per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2026 la quota sarà versata unitamente al B01 relativo al mese di assunzione. Per i lavoratori assunti dal 01.01.2026 al 28.02.2026 per i quali il B01 di gennaio e febbraio è stato versato e la quota non va ripetuta.

Il versamento dell’importo di € 2,50 è prevista anche per gli apprendisti professionalizzanti (non per i duali che seguono quanto previsto dall’accordo interconfederale 01.10.2018). La quota è fissa non riducibile per i rapporti di lavoro part-time ed è dovuta anche in presenza di imponibile fiscale inferire ai 300 euro.

Sempre in tema di previdenza complementare, vengono estese anche ai settori TAC e Chimica, Gomma, Plastica e Vetro le due prestazioni di EBAV, una in favore dell’azienda (A44) e una in favore del lavoratore (D44), finalizzate ad incentivare l’adesione alla previdenza complementare, e consistenti in un contributo una tantum a fronte di lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato.

L’istituto del contributo contrattuale veneto per il settore Concia è disciplinato dal CCRL di settore del 29 luglio 2024 (notizia n. 6379 del 30 agosto 2024). Non è prevista la quota di adesione contrattuale.

Il settore della Ceramica resta escluso dagli istituti della quota di adesione contrattuale e del contributo contrattuale veneto in quanto regolamentato da specifico contratto regionale.

Parte speciale

La parte speciale del CCRL contiene le disposizioni sul trattamento economico, ossia gli elementi retributivi regionali.

Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.)

(art. 21 imprese artigiane TAC e art. 25 imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro)

A partire dalla retribuzione di marzo 2026, l’Elemento Regionale Transitorio (c.d. E.R.T.) viene consolidato e reso strutturale, cioè non più legato alla vigenza contrattuale, nel trattamento economico dei dipendenti, assumendo la denominazione di “Elemento Retributivo Territoriale” (sempre con acronimo E.R.T.). Sono confermati gli importi, parametrati per i livelli di inquadramento, definiti dalla precedente contrattazione.

L’E.R.T. va riconosciuto ai dipendenti con le qualifiche di operaio, impiegato e quadro, ad esclusione degli apprendisti (professionalizzanti e duali) durante il periodo di apprendistato, ai quali spetta, pertanto, a decorrere dalla retribuzione del mese di conferma/passaggio in qualifica.

Rispetto alla precedente formulazione dell’istituto contenuta nei precedenti CCRL del 14.12.2016 per il Sistema Moda e del 9.02.2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, cambia la modalità di erogazione dell’elemento economico, non più legata al criterio delle ore effettivamente lavorate (ed equiparate alle lavorate) nel mese. Dalla retribuzione del mese di marzo 2026, l’importo E.R.T., parametrato per i vari livelli di inquadramento, è fisso (mensile o orario), ossia non determinato in base alle ore di effettivo lavoro nel mese, e costituisce un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto retributivo diretto, indiretto e differito, compreso il T.F.R. Continuerà ad essere indicato con voce distinta in cedolino paga.

Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.) – settore pulitintolavanderie

Sebbene il testo contrattuale non citi l’elemento retributivo “I.R.R.”, istituito dal CCRL del 24.11.1995 per il solo settore delle pulitintolavanderie, tale elemento economico va mantenuto in quanto le Parti sociali, anche in relazione alla conferma e alla stabilizzazione dell’E.R.T., hanno inteso mantenere l’attuale struttura della retribuzione. Al pari dell’E.R.T., anche l’I.R.R. è un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso e va indicato come voce distinta nel cedolino paga. Tale elemento non è corrisposto agli apprendisti (professionalizzanti e "duali") durante il periodo di apprendistato. Pertanto, per il settore pulitintolavanderie gli elementi economici di secondo livello sono due: l’E.R.T. e l’I.R.R., da indicare con separate voci nel cedolino paga.

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R. interconfederale)

(art. 21 imprese artigiane TAC e art. 25 imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro)

È confermata l’erogazione dell’Elemento Retributivo Regionale (E.R.R. interconfederale) previsto dall’Accordo interconfederale 23/08/1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante e apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale).

Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l’importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora.

Per gli apprendisti l’importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all’aliquota percentuale applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Welfare aziendale su base contrattuale

(art. 22 imprese artigiane TAC e art. 26 imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro)

In tema di welfare aziendale il nuovo CCRL introduce, limitatamente all’anno 2025 (anno di riferimento), i seguenti importi da destinare a soluzioni di welfare entro il 12 luglio 2026:

  • per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di assegnazione/erogazione:
    • imprese artigiane TAC
      • 120,00 € per operai, impiegati, quadri
      • 84,00 € per apprendisti professionalizzanti
    • imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro
      • 150,00 € per operai, impiegati, quadri
      • 105,00 € per apprendisti professionalizzanti
    • per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di assegnazione/erogazione:
      • imprese artigiane TAC
        • 60,00 € per operai, impiegati, quadri
        • 42,00 € per apprendisti professionalizzanti
      • imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro
        • 75,00 € per operai, impiegati, quadri
        • 53,00 € per apprendisti professionalizzanti

Hanno diritto agli importi di cui sopra i lavoratori/le lavoratrici non in prova e che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità aziendale nel 2025. Il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale va inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nel 2025 presso la medesima impresa. In caso di più rapporti di lavoro fra il lavoratore e l’impresa (es. successione di contratti a termine etc.) nel 2025, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi.

Gli importi maturano in quote mensili in relazione all’attività lavorativa effettivamente prestata nel periodo di riferimento (anno 2025), purché la presenza al lavoro sia superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo di riferimento (anno 2025). Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti, si considerano come lavorate le giornate in cui il lavoratore/la lavoratrice sia stato/a assente per le seguenti tassative motivazioni: a) fruizione del congedo di maternità/paternità (sia obbligatorio che alternativo), escluso il congedo parentale; b) infortunio sul lavoro; c) malattia e malattia professionale; d) permessi ex legge 104/1992; e) permessi donazione sangue; f) ferie collettive; g) permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente la quota mensile sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario di lavoro in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento (anno 2025) con applicazione del medesimo criterio previsto per i part-time di cui sopra, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).

Anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nell’anno di assegnazione (ossia prima del mese di assegnazione della soluzione di welfare – giugno 2026), l’importo spetta in relazione al maturato su base mensile nell’anno di riferimento (2025) in applicazione dei criteri sopra descritti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento). In questa ipotesi (cessazione anticipata) l’importo effettivo da assegnare nel mese di cessazione del rapporto di lavoro (con annotazione nel primo cedolino utile) è determinato in base all’orario di lavoro (tempo pieno, pari o superiore al 50%, inferiore al 50%) nel mese di cessazione del rapporto lavorativo. 

Gli importi da destinare a misure di welfare non costituiscono retribuzione, sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale ne è esclusa l’incidenza ai sensi dell’art. 2120 c.c.

L’assegnazione degli importi a strumenti di welfare deve avvenire entro il 12 luglio 2026 con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno 2026.

L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di aprile 2026 con un’informativa al lavoratore sulla base del modello di cui all’allegato 3 del CCRL in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita fra quelle proposte dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 10 giugno 2026 al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 luglio 2026.

Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro. Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di giugno 2026 (o del mese di cessazione se antecedente).

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione – importo lordo non assorbibile – in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito.

Infine, in relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Premio di Risultato Veneto

Con specifico accordo integrativo al CCRL è istituito per le annualità 2026, 2027 e 2028 un Premio di Risultato Veneto legato alla produttività. Tale elemento economico è erogato da parte di tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra datore di lavoro ed il/la lavoratore/trice (trattamenti economici di natura retributiva o di welfare, superminimi compresi) ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Il Premio di Risultato, determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dal CCRL da parte dell’impresa, sarà erogato annualmente in unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2027, 2028 e 2029.

Ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l’Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall’impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio.

Viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o ridotto del P.R.V. se dovuto, in un’unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell’erogazione del P.R.V.

Bilateralità e quote EBAV

Il CCRL interviene sulle quote regionali di contribuzione EBAV. Da maggio 2026 è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del contratto:

  • imprese TAC: 5,60 € euro a carico impresa e a 1,90 € a carico lavoratore
  • imprese Chimica, Gomma Plastica, Vetro: 5,00 € euro a carico impresa e a 1,60 € a carico lavoratore.

Viene esteso, per l’anno di competenza 2026, a tutti i settori coperti dal CCRL il sussidio a favore dei dipendenti (mod. D26 di EBAV) relativo al rimborso delle spese per le bollette energetiche sostenute nel 2026 e richiedibile nel 2027 entro la scadenza che sarà indicata dall’Ente Bilaterale. Il contributo potrà essere richiesto dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte ad EBAV in possesso di ISEE pari o inferiore a € 23.000 relativo all’anno successivo a quello della spesa per bollette energetiche e sarà pari a € 200.

 

I testi del contratto collettivo e dell’Accordo P.R.V. sono allegati alla presente notizia. Tali testi e i relativi allegati compilabili saranno consultabili e scaricabili prossimamente sulla pagina web:

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

  • Data inserimento: 02.04.26