Confartigianato Imprese Veneto e le altre Associazioni artigiane hanno sottoscritto il 24 aprile 2026 un Avviso Comune con importanti chiarimenti circa l’applicazione degli elementi economici territoriali disciplinati dal CCRL Moda – Chimica del 26 marzo 2026.
Con riferimento all’Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.), valido per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCRL, nel confermare che lo stesso un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto retributivo diretto, indiretto e differito, compreso il T.F.R., viene chiarito che lo stesso va indicato nell’intestazione del cedolino paga (al pari degli altri elementi quali minimi tabellari, scatti di anzianità) e deve intendersi non assorbibile.
In merito all’ Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.) – solo settore pulitintolavanderie – le Parti Sociali confermano che continua a trovare applicazione.
Si riportano, di seguito, i paragrafi della notizia n. 7121 integrati con le specifiche dell’Avviso Comune.
Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.)
(art. 21 imprese artigiane TAC e art. 25 imprese artigiane Chimica, Gomma, Plastica e Vetro)
A partire dalla retribuzione di marzo 2026, l’Elemento Regionale Transitorio (c.d. E.R.T.) viene consolidato e reso strutturale, cioè non più legato alla vigenza contrattuale, nel trattamento economico dei dipendenti, assumendo la denominazione di “Elemento Retributivo Territoriale” (sempre con acronimo E.R.T.). Sono confermati gli importi, parametrati per i livelli di inquadramento, definiti dalla precedente contrattazione.
L’E.R.T. va riconosciuto ai dipendenti con le qualifiche di operaio, impiegato e quadro, ad esclusione degli apprendisti (professionalizzanti e duali) durante il periodo di apprendistato, ai quali spetta, pertanto, a decorrere dalla retribuzione del mese di conferma/passaggio in qualifica.
Rispetto alla precedente formulazione dell’istituto contenuta nei precedenti CCRL del 14.12.2016 per il Sistema Moda e del 9.02.2017 per i settori Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, cambia la modalità di erogazione dell’elemento economico, non più legata al criterio delle ore effettivamente lavorate (ed equiparate alle lavorate) nel mese. Dalla retribuzione del mese di marzo 2026, l’importo E.R.T., parametrato per i vari livelli di inquadramento, è fisso (mensile o orario), ossia non determinato in base alle ore di effettivo lavoro nel mese, e costituisce un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto retributivo diretto, indiretto e differito, compreso il T.F.R. Continuerà ad essere indicato con voce distinta nell'intestazione del prospetto paga e deve ritenersi non assorbibile (Avviso Comune 24 aprile 2026).
Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.) – settore pulitintolavanderie
Sebbene il testo contrattuale non citi l’elemento retributivo “I.R.R.”, istituito dal CCRL del 24.11.1995 per il solo settore delle pulitintolavanderie, tale elemento economico va mantenuto in quanto le Parti sociali, anche in relazione alla conferma e alla stabilizzazione dell’E.R.T., hanno inteso mantenere l’attuale struttura della retribuzione. Al pari dell’E.R.T., anche l’I.R.R. è un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso e va indicato come voce distinta nel cedolino paga. Tale elemento non è corrisposto agli apprendisti (professionalizzanti e "duali") durante il periodo di apprendistato. Pertanto, per il settore pulitintolavanderie gli elementi economici di secondo livello sono due: l’E.R.T. e l’I.R.R., da indicare con separate voci nel cedolino paga.
Il mantenimento di tale elemento economico è stato confermato dalle Parti Sociali con l'Avviso Comune del 24 aprile 2026.