Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi

Dal 17/11/2015 entrano in vigore le nuove norme tecniche, che “possono” essere utilizzate per le attività indicate nel decreto del Ministero dell’interno del 03/08/2015. Indicazioni anche per l’impiego di prodotti antincendio

Con il decreto del Ministero dell’interno del 03/08/2015 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 08/03/2006, n. 139. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze   dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo    di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Le norme tecniche del decreto 03/08/2015 (riportato nel file allegato) possono essere applicate alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività riportate nella tabella di seguito riportata. Sono estratte dall’allegato I del DPR 01/08/2011, n. 151, che riporta l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

N. progressivo elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

 

Attività

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

14

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

27

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;

 

depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

28

Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

29

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

30

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

31

Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

32

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

33

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg

34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

35

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

36

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

37

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

38

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

39

Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

40

Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

42

Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²

43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;

 

depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

44

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

45

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

46

Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

47

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;

 

depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

50

Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti

51

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

 

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti

52

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;

 

cantieri navali con oltre 5 addetti

53

Officine per la riparazione di:

 

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;

 

- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;

54

Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

56

Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti

57

Cementifici con oltre 25 addetti

63

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

75

locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²

76

Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

 

Viene precisato che le norme tecniche riportate nell’allegato I del decreto 03/08/2015, possono essere applicate alle attività di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data del 17/11/2015 in vigore del decreto stesso. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data del 17/11/2015 in vigore del decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata all’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data del 17/11/2015 in vigore del decreto non rientranti nei casi citati, le norme tecniche si applicano all’intera attività.

 

Le norme tecniche riportate  nel decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015 possono essere applicate in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministero dell’interno elencati, ovvero ai vigenti criteri tecnici:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

 

Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’allegato 1 del decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015, restano comunque valide:

a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015;

b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Per le attività riportate nella tabella sopra riportata, in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015 non comporta adempimenti.

 

Impiego di prodotti antincendo

Nel decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015 sono state date indicazioni anche per l’impiego dei prodotti antincendio da utilizzare per le attività riportate nella tabella sopra riportata. Tali prodotti devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

 

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al decreto del Ministero dell’interno 03/08/2015.

 

 

Normativa di riferimento

 

Decreto legislativo 08/03/2006, n. 139 - Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno,  di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze   dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo    di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate  con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti,  apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

 

 

Decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 – Art. 3 -  Domanda di parere di conformità sul progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I - lettera A - al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell’allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l’opportunità di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessità correlata all’esame dei progetti redatti secondo l’approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.

 

Decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 – Art. 4 – Domanda di deroga

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. In conformità a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto - determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.

 

Decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007 – Art. 6 – Sistema di gestione della sicurezza antincendio

1. La progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività.

2. L’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.

4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L’importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo.

5. Qualora l’esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica  11/08/2011, n. 151 - Art. 3 – Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

 

Decreto del Presidente della Repubblica  11/08/2011, n. 151 - Art. 4 – Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

 

Decreto del Presidente della Repubblica  11/08/2011, n. 151 - Art. 7 – Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

 

Decreto del Ministero dell’interno  07/08/2012 - Art. 11 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» e' abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.

4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  • Data inserimento: 26.08.15